F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.10.2000 INFLITTA AL CALCIATORE DASSO MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 dell’8.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.10.2000 INFLITTA AL CALCIATORE DASSO MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 dell'8.4.1999) L'U.S. Lavagnese 1919 ha sporto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 35 dell'8 aprile 1999, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo di essa società, veniva ridotta a tutto il 31.10.2000 la sanzione della squalifica irrogata, fino al 31.12.2000, al calciatore Dasso Marco dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato (Com. Uff. n. 30 del 4 marzo 1999), per aver sferrato all'2rbitro della gara Lavagnese/Camogli del 21.12.1999 un calcio alla gamba, a seguito dell'espulsione comminata ad un compagno di squadra. La ricorrente sostiene che la sanzione inflitta al calciatore seppur ridotta di due mesi appare eccessiva in ragione sia della lievità del fatto. sia della giovane età del Dasso stesso. Osserva questa Commissione che, pur avendo l'arbitro conferm22o la volontarietà del gesto del calciatore, questi ha anche tenuto a precisare che si era trattato di un calcio non violento e, inoltre, non pu0 non essere evidenziato il gesto, sottolineato anche dall'arbitro, del ragazzo che ha ritenuto doveroso andare a fine gara nello spogliatoio a scusarsi con il Direttore di gara. Ritiene pertanto questo Collegio, valutate tutte le circostanze, che possa concedersi una ulteriore riduzione della sanzione di quattro mesi e fissare quindi Ia squalifica fino al 30 giugno 2000. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova), riduce al 30.6.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Dasso Marco. Ordina la restituzione della tassa versata.
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