F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. S. GIORGIO COLLATHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GIORGIO COLLATHIA/POLESIANA DEL 14.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 56 del 8.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. S. GIORGIO COLLATHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GIORGIO COLLATHIA/POLESIANA DEL 14.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 56 del 8.4.1999) II calciatore Carella Giovanni, tesserato per L'U.S. S.'Giorgio Collathia, veniva squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, con il Com. Uff. n. 33 del 73 dicembre 1998, per una gara effettiva. Egli si asteneva dal partecipare alla gara successiva a tale comunicato, disputata dalla sua squadra contro la società Atletico Trivento, ma detta gara veniva annullata da questa Commissione d'Appello Federale, che ne disponeva la ripetizione, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 21/C - Riunione del 4 marzo 1999. II Carella partecipava alla gara successiva del 14 marzo 1999, disputata contro la Pol. Polesiana e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, a seguito di reclamo da parte di quest'ultima società, infliggeva alla U.S. S. Giorgio Collathia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, perché non poteva ritenersi scontata la squalifica del Carella con la mancata partecipazione alla gara annullata, per la espressa statuizione dall'art. 12 n. 4 C.G.S. (Com. Uff. n. 56 dell'8 aprile 1999). Avverso tale decisione l'U.S. S. Giorgio Collathia ha proposto reclamo a questa Commissione ed ha opposto che la Commissione Disciplinare aveva errato nel ritenere che la comunicazione della decisione della Commissione d'Appello Federale sul Comunicato Ufficiale n. 50 costituisse notifica alle parti, perché la conoscenza delle decisioni di tale Commissione si ha dalla data di recezione della raccomandata, contenente il dispositivo della decisione, da parte della segreteria. Tale lettera era pervenuta alla società il 15 marzo e cioè in data successiva alla gara in esame. II reclamo è infondato. La segreteria di questa Commissione ha portato a conoscenza della società reclamante la decisione adottata da quest'ultima, che annullava la delibera impugnata dall'A.S. Atletico Trivento e disponeva la ripetizione della gara tra l'Atletico Trivento e la S. Giorgio Collathia, disputata il 28.12.1998. mediante telegramma del 3 marzo 1999. Inoltre, la stessa società reclamante ammette che il dispositivo veniva pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Molise n. 50 in data 11 marzo 1999. Pertanto. l'U.S. S. Giorgio Collathia è venuta a conoscenza della suddetta decisione con ampio margine di tempo rispetto alla data di disputa della gara in questione. A seguito del rigetto del reclamo, la tassa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. S. Giorgio Collathia di Chieuti (Foggia) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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