F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SAMBATELLO/PRO PELLARO DEL 30.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff, n. 108 del 9.6.1998).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SAMBATELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SAMBATELLO/PRO PELLARO DEL 30.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff, n. 108 del 9.6.1998). Con delibera pubblicata nel C.U. n. 95 bis del 4.5.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria - provvedendo in merito alla gara Sambatello Calcio/Pro Pellaro, disputata il 30.4.1998 pér il Campionato Regionale Juniores - rilevava che nel corso della stessa vi era stata una invasione del campo da parte dei sostenitori della socíetà ospitante e che l'arbitro era stato colpito ripetutamente sia da taluni di costoro che da ben individuati calciatori della medesima società; conseguentemente infliggeva all'A.S. Sambatello Calcio la punizione sportiva della perdita della. gara; escludeva la società dal prosieguo della manifestazione e ne squalificava il campo per ogni attività federale sino a tutto il 30.6.1999. E inoltre, per quanto ancora qui rileva, squalificava fino al 30.6.2001 l'allenatore Babuscia Pasquale e i calciatori Cartisano Paolo, Corrado Nicola, Canale Pasquale, Laurendi Vincenzo e Gatto Angelo. Tale decisione era reclamata dinanzi alla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, la quale, con delibera pubblicata nel C.U. n. 108 del 9 giugno 1998, ritenuti confermati i fatti descritti dall'arbitro e recepiti dal Giudice Sportivo, valutandoli in parte meno gravi, riduceva la squalifica del campo di giunco fino al 31.12.1998 e l'inibizione dell'allenatore fino al 31, 10.1998, confermando nel resto la prima pronuncia. Si appella ora a questa C.A.F. l'A.S. Sambatello Calcio, contestando la veridicità degli atti ufficiali e, in particolare, la possibilità dell'arbitro di identificare, nella difficile situazione ambientale da lui stesso descritta, i suoi aggressori in numero così rilevante. Mentre la responsabilità principale andava addebitata al modesto numero di facinorosi introdottisi sul terreno di giunco, contro la volontà della società appellante. Del resto, non vi era perfetta corrispondenza. fra rapporto dell'arbitro e del Commissario di campo, per cui era chiaro che il Direttore di gara aveva travisato o malamente percepito i fatti accaduti. Chiedeva pertanto la revoca della decisione appellata. L'appello è infondato. I tatti, già ridimensionati nel loro aspetto sanzionatorio, dalla Commissione Disciplinare, sono tuttavia chiaramente descritti negli atti ufficiali, laddove, al contrario di quanto afferma l'appellante, non è dato rilevare contraddizioni su aspetti decisivi, ma solo piccole discrasie marginali, che non infirmano Ia ricostruzione dei gravi episodi descritti particolarmente dal Direttore di gara. E dunque, è del tutto ipotetica e indimostrata Ia tesi dell'A.S. Sambetello Calcio, che l'arbitro non abbia potuto individuare i suoi aggressori, confondendo semmai pubblico e giuocatori; affermazione, quèsta, che, al di là di tutto, non tiene conto degli specifici dati identificativi a disposizione dell'arbitro (i tesserati indossano una maglia numerata). Appare poi vano il tentativo di ridimensionare ulteriormente la gravità dell'accaduto, parendo invece congruamente sanzionati, allo stato, tutti gli aspetti di indisciplina esaminati nelle precedenti sedi. L'appello deve dunque essere rigettato; la relativa tassa va incamerata. Per i suesposti,motivi la C.A.F. reSpinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Sambatello Calcio di Reggio Calabria ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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