F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SAN COLOMBANO SEGROMIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALFREDDANA/SAN COLOMBANO SEGROMIGNO DEL 16.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 47 del 19.6.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SAN COLOMBANO SEGROMIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALFREDDANA/SAN COLOMBANO SEGROMIGNO DEL 16.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 47 del 19.6.1998) Il referto arbitrale concernente la gara di cui è causa (Valfreddana/San Colombano) segnala, nel supplemento integrativo, la presenza in campo, dal 39' al 41' del secondo tempo, di un calciatore dí riserva, Rugani Giacomo n. 13 del G:S. Valfreddana, senza che fosse stata operata la sostituzione del titolare. Secondo il rapporto arbitrale "la presenza in campo del Rugani non ha sicuramente influito sullo svolgimento della gara,. sia per la breve durata, sia perché non è nemmeno mai entrato in possesso del pallone: viceversa mi sarei immediatamente accorto della sua presenza in campo". In esito ai ricorsi presentati dall'A.S. San Colombano Segromigno, sia il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Lucca (Coni. Uff. n. 41 del 30 maggio 1998), sia la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (Com. Uff. n. 47 del 19 giugno 1998), hanno ritenuto applicabile l'art. 7 comma 4 C.G.S.; di conseguenza hanno ritenuto che l'irregolare presenza in campo del Rugani non sia stata tale da inficiare la regolarie8 stessa della gara. E stata così dichiarata la regolarità della gara con il risultato di 1-0 conseguito sul campo (fatti salvi i diversi provvedimenti disciplinari già adottati). Questa C.A.F. osserva che - secondo l'espressione letterale dell'art. 7 comma 4 C.G.S. - spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura le fattispecie anomale verificatesi in gara abbiamo avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della competizione sportiva. Nel caso in esame l'attenta considerazione del rapporto integrativo dell'arbitro e di tutti gli atti di causa, nonché del ricorso presentato dall'A.S. San Colombano, inducono questa C:A.F. a ritenere necessaria una interpretazione fondata sul legame stretto fra applicazione dall'art. 7 comma 1 e disposto del comma 4. . In sostanza la valutazione discrezionale rimessa a questa Commissione sottolinea la serietà ed il rilievo oggettivo della specifica irregolarità sicuramente verificatasi (con la presenza in campo di un calciatore in.più nel finale di gara); non sembra possibile perve- nire con sufficiente sicurezza alla valutazione della "ininfluenza" della fattispecie rispetto allo svolgimento della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal- l'A.S. San Colombano Segromigno di San Colombano Lucca), annulla le impugnate delibere ed infligge al G.S. Valfreddaria la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2.
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