F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. TMG SAN MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE UGOLINI MASSI- MILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio- nate Veneto – Com. Uff. n. 59 del 4.6.1998).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. TMG SAN MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE UGOLINI MASSI- MILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regio- nate Veneto - Com. Uff. n. 59 del 4.6.1998). II Presidente dall'U.S. T.M.G. San Massimo ha presentato:appello avverso i provvedimenti assunti dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto (Com. Uff. n. 59 del 4 giugno 1998) nei confronti del calciatore Ugolini Massimiliano. L'appello è inammissibile pei il mancato rispetto dei termini per la proposizione dei reclami in ultima istanza (7 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera che si intende impugnare) stabiliti dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., che hanno natura.di termini perentori ai sensi dell'art. 23 n. 12 dello stesso Codice. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai. sensi dall'art. 27 h. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'U S. T.M.G. San Massimo di Verona ed ordina incamerarsi Ia tassa versata.
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