F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 APPELLO DELL’A.C. AREZZO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTEN- ZA ECONOMICA CON L’A.S. PONTEVECCHIO IN ORDINE AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO TRA LA SOCIETÀ RECLAMANTE ED IL CALCIATORE FIRLI FEDERICO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D – Riunione del 30.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 APPELLO DELL'A.C. AREZZO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTEN- ZA ECONOMICA CON L'A.S. PONTEVECCHIO IN ORDINE AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO TRA LA SOCIETÀ RECLAMANTE ED IL CALCIATORE FIRLI FEDERICO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 30.1.1998) Con atto del 15.12.1997 l'A.S. Pontevecchio chiedeva che venisse accertato il suo diritto a percepire il premio di addestramento e formazione tecnica derivante dal tesseramento del calciatore Firli Federico a favore dall'A.C. Arezzo. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 30.1.1998, la Commissione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo e condannava I'A.C. Arezzo a corrispondere alla società istante la somma di lire 15.000.000 oltre gli interessi legali maturati e maturandi dal 9.8, 1997. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale I'A.C. Arezzo contestando il diritto dell'A.S. Pontevecchio; a suo parere la controparte non può pretendere il premio invocato in quanto il calciatore Firli Federico, essendo nato il 27.4.1972, alla data del tesseramento per l'A.C. Arezzo, avvenuta il 9.8.1997, aveva un'età superiore a quella per la quale A previsto il premio. II gravame non ha fondamento. Ed invero il combinalo disposto dall'art. 99 comma 3 N.O.I.F. e allegata Tabella B, nel prevedere che a seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista" la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore. un premio di preparazione e formazione tecnica. indica vari parametri fissati con riferimento all'età del calciatore interessato. Dalla lettera della disposizione normativa si ricava chiaramente che nella indicazione dell'età ultima che dà diritto al premio debba comprendersi l'intero periodo che precede il compimento dell'anno successivo. Essendo stato il Firli tesserato allorché non aveva ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età, esatta appare l'impugnata decisione là dove. avuto riguardo allo scaglione della fascia di età da 22 a 25 anni compiuti, considera perdurante il diritto dell'A.S. Pontevecchio al conseguimento del premio. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento deva tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Arezzo di Arezzo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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