F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA JUVETERRANOVA GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVETERRANOVA GELA/TRAPANI CALCIO DEL 5.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 54/TB del 14.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA JUVETERRANOVA GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVETERRANOVA GELA/TRAPANI CALCIO DEL 5.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 54/TB del 14.4.1999) La Società Trapani Calcio, proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C in esito alla gara Juveterranova Gela/Trapani Calcio disputata il 5.3.1999 per il Campionato Dante Berretti e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara il calciatore Commendatore Fabio, nato il 25.7.1983, in posizione irregolare, in quanto sprovvisto della autorizzazione di cui all'art. 34, coma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La reclamante chiedeva, quindi, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il risultato di 0-2. II Giudice Sportivo accoglieva il reclamo sul rilievo che effettivamente il calciatore, che non aveva ancora compiuto 16 anni, non era munito della prescritta autorizzazione a partecipare all'attività agonistica e, pei l'effetto, irrogava alla Società Juveterranova Gela la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione, con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 47IT8 del 26 marzo 1999). La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare adita dalla Società Juveterranova Gela (Coni. Uff. n. 54/TB del 14 aprile 1999). La Commissione Disciplinare ha ritenuto che, pur rientrando nell'attività agonistica giovanile, il Campionato Berretti rientra pacificamente nell'attività agonistica organizzata dalla Lega Professionisti Serie C e che, pertanto, per la partecipazione dei giovani calciatori minori di sedici anni deve ritenersi indispensabile l'autorizzazione di cui all'art. 34, comma 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Propone appello la Società Juveterranova Gela deducendo l'erronea interpretazione della norma ora citata da parte dei due primi giudici. L'appello è fondato. Rileva la C.A.F., sulla scorta della propria ferma giurisprudenza al riguardo, che l'autorizzazione di cui all'art. 34, comma 3, citato, norma posta a tutela dei giovani calciatori, non è richiesta per l'attività agonistica giovanile, per l'attività, cioè, anche di competizione, ma riservata esclusivamente ai giovani calciatori, qualunque sia la Lega organizzatrice di detta attività. II Torneo "Dante Berretti", ancorché organizzato dalla Lega Professionisti Serie C è una competizione riservata ai giovani calciatori che, pertanto, se inferiori a sedici anni di età, non devono munirsi dell'autorizzazione di cui trattasi. Scopo dell'autorizzazione è infatti quello di tutelare i giovani calciatori e verificarne l'idoneità all'attività agonistica. La decisione della Commissione Disciplinare deve dunque essere riformata e, in accoglimento dell'appello proposto dalla Società Juveterranova Gela. deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione. La tassa di reclamo, di conseguenza. va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Juveterranova Gela di Gela (Caltanissetta), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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