F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. VENZONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VENZONE/COSTALUNGA DEL 7.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 36 del 14.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. VENZONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA VENZONE/COSTALUNGA DEL 7.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 14.4.1999) II 7.3.1999. nell'ambito del Campionato di 1e Categoria, Girone B. del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, l'arbitro disponeva il rinvio della gara Venzone/Costalunga. L'A.S. Costalunga proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, la gara non aveva potuto avere luogo in quanto la società ospitante aveva provveduto in modo insufficiente alla segnatura del terreno di giunco e chiedeva, pertanto, che venisse deliberata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla Pol. Venzone ex art. 7, punto 1, C.G.S.. II competente Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 24 marzo 1999, accoglieva il reclamo e infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla Pol. Venzone. La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla Pol. Venzone (Coni. Uff. n. 36 del 14 aprile 1999). Avverso la predetta decisione propone appello la Pol. Venzone chiedendo I'annullamento della predetta decisione e la ripetizione della gara. Il gravame è fondato. La Regola 5 del Regolamento di giunco del calcio, prevede che le decisioni dell'arbitro "...per questioni di fatto relative al giunco sono inappellabili per quanto concerne il risultato della gara". Nella stessa Regola, alla lettera d), si afferma il potere discrezionale "...di interrompere il giunco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario a motivo delle condizioni atmosferiche, dell'intrusione di estranei o per altre cause...". Nel caso di specie l'Arbitro, constatato che la società ospitante non era riuscita a provvedere "alla segnatura delle linee e alta rimozione de!la neve" nel termine da lui assegnato, decretava "il rinvio della gara". Tale decisione appare insindacabile da questa Commissione. Quanto. invece, alla irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino, ai sensi dell'ari. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, si osserva che l'art. 60, punto 5, delle N.O.I.F. prevede che "l'obbligo de!lo sgombero della neve dai terreni di giunco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica". In proposito il Comitato Regionale Friuli - Venezia Giulia ha disposto che "le società partecipanti ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale hanno l'obbligo della spolatura della neve rendendo agibile il campo di giuoco. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta nelle settantadue ore precedenti l'inizio della gara..." (Com. Uff. n. 28 del 10.2.1999). Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che le ultime precipitazioni nevose sono avvenute lo stesso giorno nel quale avrebbe dovuto aver luogo la gara e, pertanto, nelle settantadue ore richieste dal Comitato Regionale e che le avverse condizioni meteorologiche avevano impedito Ia tempestiva segnatura del campo. Per i suesposti motivi la C.A.F., accoglie l'appello come sopra proposto dalla Pol. Venzone di Venzone (Udine), annullando le impugnate delibare e disponendo l'effettuazione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it