F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TORRI IN SABINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRI IN SABINA/CASTELVERDE BRICOFER DEL 7.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 del 16.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TORRI IN SABINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRI IN SABINA/CASTELVERDE BRICOFER DEL 7.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 70 del 16.4.1999) La gara Torri in Sabina/Castelverde Bricofer del 7.3.1999, valida per il Campionato Laziale di Promozione. iniziava con 45 minuti di ritardo a causa dell'impraticabilità del terreno di giunco. Alle ore 14.30, la Società Castelverde, nella persona del dirigente accompagnatore, chiedeva un cambio di lista, regolarmente concesso dall'arbitro. in quanto un calciatore si era infortunato durante la fase di riscaldamento. Successivamente, con le squadre già schierate in campo e circa 15 minuti prima dell'inizio effettivo della gara, si infortunava un altro calciatore e la stessa Società chiedeva un ulteriore cambio di lista che l'arbitro non consentiva. II calciatore infortunato veniva comunque sostituito e l'arbitro considerava il cambio, indicato nel referto come avvenuto al 1° minuto del primo tempo, come una delle tre sostituzioni consentite nel corso della gara. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 25 marzo 1999, accogliendo il reclamo proposto dalla Pol. Castelverde Bricofer, annullava la gara e ne ordinava la ripetizione. Avverso questa decisione proponeva reclamo l'A.S. Torri in Sabina e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 70 del 15 aprile 1999) respingeva il gravame. Contro quest'ultima decisione proponeva appello avanti questa Commissione l'A.S. Torri in Sabina, deducendo che fa Pol. Castelverde Bricofer poteva comunque, nel corso della gara, chiedere la ipotetica quarta sostituzione, che l'arbitro non avrebbe potuto non concedere e, in questo caso, sarebbe stata proprio la stessa società Torri in Sabina l'unica legittimata a proporre reclamo. L'appello è infondato e va rigettato. Come risulta dal referto e dal supplemento di rapporto. l'arbitro non ha consentito il cambio di un calciatore richiesto dalla Pol. Castelverde Bricofer almeno un quarto d'ora prima dell'inizio effettivo della gara, considerando il cambio stesso come una delle tre sostituzioni regolamentari, indicandola come avvenuta al 1° minuto del primo tempo. Questa decisione del Direttore di gara costituisce un errore tecnico, in quanto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di giunco le squadre possono modificare i nominativi dei calciatori inseriti nella lista fino a che non abbia avuto inizio l'incontro. Nel caso di specie, mancavano ancora quindici minuti all'inizio della gara. ritardata per le condizioni di impraticabilità del campo e, pertanto, quella richiesta dalla Pol. Castelverde Bricoter non era una sostituzione, ma una variazione della lista dei calciatori. Questo errore non ha permesso alla squadra di usufruire delle tre sostituzioni regolamentari nel corso della partita e costituisce quella circostanza eccezionale prevista dall'ari. 7. n. 4, punto c) C.G.S. che giustifica l'annullamento della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Torri in Sabina di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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