F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. BIVONA VIBOMARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIVONA VIBOMARINA/NUOVA MILETO DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. BIVONA VIBOMARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIVONA VIBOMARINA/NUOVA MILETO DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999) All'esito della gara Bivona Vibomarina/Nuova Mileto, disputata il 28.3.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria e terminata col punteggio di 0 a 0, la società Nuova Mileto Calcio denunciava la posizione irregolare del calciatore Tropeano Cristian, schierato nelle file della squadra avversaria. Assumeva la reclamante che il calciatore, espulso nell'ultima gara del Campionato Juniores del 23.3.1999, poi squalificato per due giornate, avrebbe dovuto scontare nella gara del 28.3.1999 la prima delle due giornate di squalifica, non rientrando per limiti di età per poter disputare un ulteriore Campionato Juniores. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 4 maggio 1999, accoglieva il reclamo ed irrogava alla Pol. Bivona Vibomarina la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Bivona Vibomarina. invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. II reclamo è fondato. Ed invero l'art. 12 punto 6 C.G.S., alla luce anche dell'interpretazione dettata nella circolare n. 4 della Lega Nazionale Dilettanti del 3.9.1993, impone al calciatore squalificato nel Torneo Juniores che non rientri nei limiti di età per disputare un ulteriore Campionato Juniores di scontare la sanzione nella prima giornata di campionato in cui gioca la prima squadra della società di appartenenza. La semplice lettura delle norme vigenti chiarisce che per "prima giornata di campionato" debba intendersi quella del campionato della successiva annata sportiva, e non già la prima giornata utile di campionato in cui gioca la prima squadra della società di appartenenza. L'impugnata decisione deve essere quindi annullata, col conseguente ripristino del risultato conseguito in campo dalla due squadre. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Bivona Vibomarina di Bivona (Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 0 a 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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