F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SAN VITTORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN VITTOREIRUBICONE CALISESE DEL 14.3.1999 (Delibera délla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 34 bis dell’8.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SAN VITTORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN VITTOREIRUBICONE CALISESE DEL 14.3.1999 (Delibera délla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 34 bis dell'8.4.1999) Con separate delibare riportate nel C.U. n.30 del 17 marzo 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Forli-Cesena, preso atto che la gara San Vittore/Rubicone Calisese - valida per il Campionato di 3° Categoria e disputata il 14.3.1999 - era stata sospesa dall'arbitro a causa delle intemperanze dei calciatori locali ne confermava il risultato di 2 a 3, acquisito sul campo all'atto della interruzione; infliggeva al dirigente della Pol. San Vittore, Pullini Andrea, l'inibizione fino al 31.8.1999,per avere immobilizzato l'arbitro in segno di protesta, impedendogli l'immediato rientro nello spogliatoio; squalificava fino al 31.3.2000 il calciatore Tersi Enrico perché, espulso dal campo, vi rientrava colpendo l'arbitro con pallonate al petto e alle braccia. Su reclamo della Pol. San Vittore,la Commissione Disciplinare competente. con delibera pubblicata nel C.U. n. 34 bis dell'8 aprile 1999,confermava quella impugnata, osservando che legittima era stata la decisione arbitrale di interrompere anzitempo la gara, a seguito delle proteste, delle minacce e delle violenze subite da parte di numerosi tesserati per la società ospitante; che sicura era stata l'identificazione del Tersi, come autore degli specifici atti di violenza a danno del Direttore di gara, da questi descritti nei termini di cui sopra; che altrettanto restava confermato a carico del dirigente Pullini. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la PoI.San Vittore, sostenendo che l'arbitro aveva enfatizzato i fatti accaduti; che incoerentemente aveva affermato essere rientrati in campo alcuni calciatori espulsi, dei quali, tuttavia, aveva identificato il solo Tersi; che appariva improbabile il comportamento addebitato al Pullini, il quale senza alcuna animosità aveva solo richiamato l'attenzione dell'arbitro sulla segnalazione di un guardalinee. Chiedeva, pertanto, che fosse disposta la ripetizione della gara e ridotta la punizione inflitta ai due tesserati. L'appello è infondato. I fatti descritti negli atti ufficiali (ivi compreso il supplemento di rapporto) sono stati adeguatamente valutati nella loro efficacia probatoria e nella loro rilevanza disciplinare. nel corso dei precedenti giudizi; apparendo pienamente giustificata la decisione dell'arbitro in ordine alla mancata prosecuzione della gara, vista la collettività della insubordinazione - accompagnata, peraltro, da specifici atti di violenza - nei suoi riguardi, con impossibilità di un sereno andamento del giunco. Lungi dall'avere enfatizzato (come si esprime l'appellante) gli incidenti avvenuti, il Direttore dì gara non ha indicato ulteriori responsabilità individuali, pur avendone evidentemente la possibilità e così dimostrando di non voler affatto calcare la mano sulla società responsabile degli incidenti. A ciò va aggiunto che appaiono congrue e non modificabili le sanzioni disciplinari inflitte al calciatore e al dirigente. L'appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. San Vittore di San Vittore (Forlì) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it