F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 24 MAGGIO 1999 DEL SIG. JULIANO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 7.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 24 MAGGIO 1999 DEL SIG. JULIANO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 7.5.1999) Nessuna contraddizione è dato cogliere nella motivazione laddove, per quantificare l'entità della sanzione, viene considerata la personalità dell'Ing. Ferlaino e il suo noto pluriennale rapporto con la Società Napoli. Nell'adeguare la sanzione alla effettiva gravità del fatto, fermo restando che si versa in ipotesi di responsabilità oggettiva, non poteva non essere considerata la personalit8 del Ferlaino, che sia pure considerato alla stregua di un qualsiasi sostenitore, per effetto della norma sanzionatoria sopra menzionata. deve ritenersi persona particolarmente qualificata per il suo passato di presidente e di dirigente federale. II richiamo alla personalità del Ferlaino non opera sul piano della qualificazione giuridica del fatto, del resto non contestato dall'appellante, bensì su quello della quantificazione della sanzione. Del resto non va trascurato il fatto che l'Ing. Ferlaino, presumibilmente proprio per il suo prestigioso passato a tutti noto, era stato in grado di accedere tranquillamente nel recinto di giuoco e di entrare in contatto con l'assistente dell'arbitro al termine del primo tempo della partita. La sua indebita presenza in campo e l'effettiva gravità delle espressioni usate nei confronti dell'assistente ("Siete uno scandalo; vi dovete vergognare; siete da ufficio inchieste") avvicinato proprio in virtù della sua particolare posizione che non può essere assimilata a quella di un anonimo sostenitore della squadra, giustificano pienamente l'entità della sanzione inflitta. Del tutto congrua appare, altresì, la sanzione dell'inibizione inflitta al dirigente Antonio Juliano per il comportamento tenuto nei confronti del Direttore di gara al rientro negli spogliatoi, al termine del primo tempo della partita. Come risulta dal referto arbitrale - atto ufficiale che ha valore di prova privilegiata, assistito da presunzione assoluta di verità - il Sig. Juliano, al termine del primo tempo, apostrofava il Direttore di gara, al rientro negli spogliatoi, con le seguenti espressioni: 'Sei scandaloso. Ti rendi conto che stai rovinando la partita, vergognati". All'invito a non ripresentarsi in campo alla ripresa del giuoco, irrompeva nello spogliatoio dell'arbitro con fare minaccioso e intimidatorio, reiterando le espressioni ingiuriose nei confronti dello stesso Direttore di gara e venendo allontanato a forza dagli addetti al servizio d'ordine. E' questo un comportamento sicuramente rilevante sotto il profilo disciplinare, anche perché tenuto da una persona che rivestiva in quel momento la qualifica di dirigente accompagnatore ufficiale, che non si è esaurito con una semplice manifestazione di dissenso tecnico, così come vorrebbe l'appellante, ma ha avuto una reiterazione e uno sviluppo temporale in due fasi, anche se in un unico ambito (lo spogliatoio). La sanzione appare correttamente graduata anche con riferimento ai precedenti specifici a carico dello stesso Juliano, puntualmente richiamati nella decisione impugnata. Per questi motivi, la C.A.P respinge I'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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