F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S.CASTELSILANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELSILANO/CRUCOLESE DEL 7.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 87 del 13.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S.CASTELSILANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELSILANO/CRUCOLESE DEL 7.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 87 del 13.4.1999) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con il Comunicato Ufficiale n. 87, pubblicato in data 1,3 aprile 1999, ha inflitto all'U.S. Castelsilano la punizione sportiva della perdita della gara Castelsilano/Crucolese, disputata il 7.2.1999, per il Campionato di 3° Categoria, con il punteggio di 0-2 ritenendo che ì1 calciatore Curia Mario non avesse titolo a parteciparvi, perché doveva ancora scontare la squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizioni maturata nel precedente campionato, come da Comunicato Ufficiale n. 32 del 29 aprile 1998. La suddetta società U.S. Castelsilano ha adito questa Commissione d'Appello Federale, asserendo nel suo reclamo che il Curia avrebbe scontato detta squalifica non partecipando nel corso del corrente campionato alla gara Roccabernarda/Castelsilano disputata il 13.12.1998. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della delibera impugnata. II reclamo è fondato e merita accoglimento. Dalle risultanze degli atti ed in particolare dalla distinta dei calciatori partecipanti alla gara di 3° Categoria Roccabernarda/Castelsilano si rileva che il Curia non vi ha preso parte. Sì deve, pertanto, ritenere che questi ha scontato la squalifica per una giornata nella suddetta gara, disputata il 13.12.1998, antecedentemente, quindi, alla data del 7 febbraio 1999 in cui è stata disputata la partita, oggetto del reclamo in esame. La decisione impugnata deve essere, di conseguenza, annullata ed il risultato acquisito in campo deve essere ripristinato. La tassa versata deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell 'appello come innanzi proposto dall'A.S. Castelsilano di Castelsilano (Crotone), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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