F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VITORCHIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.3.2001 INFLITTA AL SIG. BAGNATO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 72 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. VITORCHIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 20.3.2001 INFLITTA AL SIG. BAGNATO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 72 del 22.4.1999) L'U.S. Vitorchiano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 72 del 22 aprite 1999, con la quale è stato respinto il proprio reclamo contro la sanzione dell'inibizione fino al 20.3.2001 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo (C.U. n. 65 del 25 marzo 1999) al medico sociale Bagnato Giuseppe. II fatto che ha originato il suddetto provvedimento si è verificato in occasione della gara disputata a Viterbo il 21.3.1999 fra la ricorrente e la Pol. La Quercia allorché il suddetto Dott. Bagnato, dopo la partita, ebbe ad inseguire l'arbitro - che con il proprio mezzo si accingeva al rientro in sede - e affiancandolo con la propria auto, dopo averlo offeso e minacciato, tentava con manovre pericolose, per l'incolumità dell'arbitro stesso e degli altri automobilisti, di mandarlo fuori strada. L'appello va respinto. Ed invero l'arbitro ha riferito dettagliatamente l'episodio nel suo referto e l'ha pienamente confermato nelle dichiarazioni rese in sede di audizione avanti la Commissione Disciplinare. In particolare l'arbitro s'è detto assolutamente certo di aver riconosciuto nel Bagnato colui che alla guida dell'auto, aveva tentato di farlo uscire di strada. Allo stato, pertanto, posto che, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, le responsabilità del Bagnato restano assodate senza ombra di dubbio alcuno e poiché il comportamento da questi tenuto appare particolarmente grave, la sanzione irrogata non risulta suscettibile di alcuna riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Vitorchiano di Vitorchiano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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