F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’U.S. SIRACUSA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORIA/SIRACUSA DEL 13.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 123 del 17.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL'U.S. SIRACUSA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORIA/SIRACUSA DEL 13.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 123 del 17.4.1999) Con atto del 18.3.1999 il Procuratore Federate deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti l'U.S. Siracusa per rispondere di responsabilità presunta ai sensi dall'art. 6 n. S C.G.S. "per avere consentito che non tesserati..., a suo nome e nel suo interesse, compissero atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Vittoria/Siracusa del 13.12.1998, al fine di conseguire un vantaggio in classifica, con l'offerta al calciatore Runza Francesco. tesserato per l'A.S. Vittoria, della somma di Lit. 4.000.000 in cambio di un suo disimpegno nella gara suddetta. II deferimento si fondava sugli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini dopo la denuncia sporta dall'A.S. Vittoria alla vigilia dell'incontro di cui al capo di incolpazione e a seguito di quanto riferito dal calciatore Runza. questi precisava che il venerdì 11.12.1998 ara stato richiesto telefonicamente da un suo conoscente, tale Marrone, come lui residente a Gela, di contattare una persona che gli avrebbe dovuto parlare della gara della domenica successiva. II giorno dopo sabato, Runza si incontrava col Marrone il quale gli precisava che la persona di cui si trattava, a nome Antolini, gli aveva detto di essere disponibile a offrire quattro milioni perché il Runza non si impegnasse nella gara dell'indomani; il tentativo di Runza che nel frattempo aveva informato la società, di entrare in contatto diretto con l'Antolini non aveva effetto. L'Ufficio Indagini completava. gli accertamenti con l'assunzione a verbale di tutte le persone interessate, le cui deposizioni venivano poi raccolte in sede dibattimentale avanti Ia Commissione Disciplinare. All'esito del procedimento detto organo assolveva l'U.S. Siracusa avendo ritenuto che difettasse la prova dell'esistenza del fatto illecito di cui all'art. 2 n. 1 C.G.S.. Contro tale decisione ha appellato il Procuratore Federale insistendo nella richiesta di condanna della società; per contrastare tale conclusioni l'U.S. Siracusa ha depositato memoria difensiva. Letti gli atti e udite le parti, la C.A.F. rileva che in tema di responsabilità presunta per illecito sportivo, come più volte è stato ribadito, occorre tenere distinta la prova del fatto illecito (art. 2 n. 1 C.G.S.), che incombe all'organo dell'accusa, da quella della non colpevolezza o della ignoranza incolpevole, che è a carico della società (art. 6 n. 5 C.G.S.). Posta questa premessa, osserva il Collegio che la prova del tentativo di illecito consiste nella dimostrazione dell'esistenza di atti non equivoci intrinsecamente diretti a realizzare l'evento previsto dalla norma sopra citata. Nel caso concreto la prova può dirsi raggiunta, ove si consideri che la proposta illecita, sia pure mediante l'intermediazione di un terzo soggetto è stata portata a conoscenza della persona (il calciatore Runza) al quale era diretta, così da costituire quel comportamento di pericolo, avente in sé l'idoneità ad assumere la fisionomia di un attentato al bene giuridico protetto, che realizza l'illecito sportivo. Accertata la ricorrenza degli estremi materiali dell'illecito si deve esaminare se sussista o meno la responsabilità presunta della società Siracusa. Nel sottolineare la mancanza di qualsivoglia elemento atto a configurare un suo collegamento con i non tesserati implicati nella vicenda, detta società ha fondato la sua difesa sulle stesse fonti di prova emerse dall'istruttoria svolta, così come previsto dalla normativa in tema di responsabilità presunta, invocando il riconoscimento del "fondato e serio dubbio" sancito dall'ultima parte dall'art. 6 n. 5 C.G.S.. Tale correttivo, introdotto a suo tempo dal Legislatore federale in una con l'ampliamento del ventaglio delle fonti (prove fornite da!la società, dall'istruttoria, dal dibattimento), porta ad escludere l'affermazione automatica della responsabilità in applicazione del concetto del "cui prodest" e consente invece alla società incolpata di andare esente da sanzione ove la sua estraneità risulti dagli atti, sia pure in via dubitativa. Nella fattispecie le modalità dell'azione, quali emergono dalle risultanze istruttorie e dibattimentali, rispecchiano una obiettiva incertezza di risultanze processuali tale da legittimare la conclusione di insufficienza di prove sulla colpevolezza della società; ne consegue che l'appello della Procura Federale, tendente all'affermazione di responsabilità dall'U.S. Siracusa, non può essere accolto. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appel!o come innanzi proposto dal Procuratore Federale.
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