F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. VOLCEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE DEL CHIERICO GAETANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. VOLCEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.1999 INFLITTA AL CALCIATORE DEL CHIERICO GAETANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999) 11 F.C. Volcei ha presentato appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 79 del 22 aprile 1999, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dell2 suddetta società riduceva dal 6.2.2000 al 30.11.1999 la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo al calciatore Del Chierico Gaetano per aver "colpito con il pallone il volto dell'arbitro provocandogli forte dolore" (Com. Uff. n, 65 del 4 marzo 1999). L'appello è inammissibile in quanto essendo la squalifica inferiore a 12 mesi, la stessa non è impugnabile ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Volcei di Buccino (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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