F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. RIONE MAZZINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTANAROSA/RIONE MAZZINI DEL 20.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. RIONE MAZZINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTANAROSA/RIONE MAZZINI DEL 20.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999) II 20 febbraio 1999 si disputava a Gesualdo la gara Fontanarosa/Rione Mazzini, valida per il Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania. Per le intemperanze poste in essere dai sostenitori locali (lanci di pietre e sputi all'indirizzo dell'arbitro, degli assistenti dei calciatori della squadra ospite nel corso della gara e, durante i minuti di recupero del secondo tempo, lancio di un oggetto contro un calciatore del Rione Mazzini, costretto al ricovero in Ospedale) il Giudice Sportivo presso detto Comitato Regionale puniva il G.S.Fontanarosa con l'ammenda di L.1.500.000, mentre respingeva il reclamo col quale la Polisportiva Rione Mazzini sollecitava la più grave sanzione della penalizzazione in classifica dei punti (3) conquistati dalla squadra avversaria al termine della gara. La decisione trovava conferma in quella adottata dalla Commissione Disciplinare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 22 aprile 1999. La Polisportiva Rione Mazzini ha quindi proposto appello a questa Commissione invocando l'applicazione rigorosa della normativa di cui all'att. 7 n, 1 C.GS., con la conseguente applicazione ai danni del G.S. Fontanarosa della penalizzazione di 3 punti in classifica. II gravame non merita accoglimento. E' vero che l'art. 7 n. 1 del C.G.S. prevede a carico della società oggettivamente responsabile di fatti comportanti unicamente alterazioni al potenziale atletico dell'avversaria la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara; va però aggiunto che la stessa norma prevede sanzioni diverse nelle ipotesi che il fatto venga giudicato di particolare tenuità (ovvero di particolare gravità). Nel primo caso può essere irrogata una delle sanzioni previste alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dall'art. 8. E' evidente che il Giudice Sportivo prima e la Commissione Disciplinare poi, con motivazione da ritenere implicita nei provvedimenti adottati, hanno ravvisato che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, da sanzionare con l'ammenda. Considerate le circostanze del caso (punteggio acquisito in campo e ormai prossima chiusura dell'incontro) tale giudizio può essere condiviso, con il conseguente rigetto dell'appello cui deve far seguito l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Rione Mazzini di Avellino e dispone l'incameramento della tassa versata.
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