F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MATERASASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATERASASSI/VULTUR DEL 2.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 45 del 18.5.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. MATERASASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MATERASASSI/VULTUR DEL 2.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 45 del 18.5.1999)
L'arbitro della gara Materasassi/Vultur, in programma il 2.5.1999 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata, riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere l'incontro al 37' del secondo tempo a cagione di violenze e di intimidazioni gravi da parte degli spettatori che avevano posto in serio pericolo l'incolumità degli Ufficiali di gara e dei calciatori ospiti.
Per suo conto l'Associazione Sportiva Materasassi proponeva reclamo adducendo che, nella specie non erano ricorsi i presupposti per poter sospendere la partita, che doveva essere, pertanto, ripetuta.
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata respingeva il reclamo dell'A.S. Materasassi e infliggeva alla stessa la punizione sportiva di perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2; la squalifica del campo di giunco per una giornata; addebitava alla stessa i danni riportati dall'autovettura dell'arbitro e quelli patiti dalla società Vultur - consistiti nella sottrazione delle divise di gara ai propri calciatori (Com. Uff. n. 44 del 12 maggio 1999).
La Commissione Disciplinare competente (Com. Uff. n. 45 del 17 maggio 1999) confermava tale decisione.
L'A.S. Materasassi proponeva appello dinanzi a questa Commissione Federale chiedendo la revoca delle sanzioni ad essa inflitte.
L'appello è infondato.
Ed invero dagli atti ufficiali emerge che nell'occasione si verificarono una fitta sassaiola e numerosi episodi di violenza verbale e fisica nei confronti del Direttore di gara, dei guardalinee e del Commissario di campo, fatti oggetto di minacce, lanci di sputi, calci, per cui certamente ebbero a venir meno le condizioni di sicurezza per poter proseguire la gara.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Materasassi di Matera ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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