F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ BARRESE ESTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARRESE ESTER/SANGENNARESE DEL 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 82 del 29.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ BARRESE ESTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARRESE ESTER/SANGENNARESE DEL 21.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 82 del 29.4.1999) All'esito della gara Barrese Ester/Sangennarese, disputata il 21.2.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 1 a 1, I'Associazione Barrese Ester proponeva rituale reclamo adducendo che la squadra avversaria aveva realizzato la rete del pareggio allorquando i calciatori della società ricorrente, ancora esultanti per un gol effettuato, non avevano assunto uno schieramento idoneo per affrontare la ripresa del giunco. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 18 marzo 1999, respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 82 del 29 aprile 1999). Propone appello l'Associazione Barrese Ester, reiterando la propria richiesta di ripetizione della gara. L'appello è fondato. Ed invero l'art. 8 lett. a) e b) del Regolamento del Giuoco del Calcio richiede, per la ripresa del giuoco dopo la segnatura di una rete, che i calciatori della squadra contrapposta a quella che dà inizio alla ripresa debbano trovarsi nella propria metà campo, tenendosi a non meno di m. 9, 15 dal pallone fino a quando questo non sia stato giocato. E' però lo stesso arbitro dell'incontro a dire, in sede di chiarimenti, che, dopo la segnatura della rete che li aveva portati in vantaggio, i calciatori della Barrese Ester non erano canonicamente schierati (e infatti si trovavano tutti a festeggiare l'autore del gol all'altezza della propria area di rigore, in prossimità della linea laterale delimitante il campo) e che il portiere della Barrese non si trovava in porta. E' certo quindi che essi subirono la rete del pareggio segnata dalla squadra avversaria a porta vuota, con un tiro da centrocampo - senza poter opporre non uno schieramento, ma una qualsiasi difesa in dipendenza della ripresa del giunco, disposta praticamente a loro insaputa. Hanno errato pertanto i primi giudici a limitarsi ad accertare solo se nella circostanza gli atleti della Barrese Ester si trovassero "comunque" nella loro metà campo, e nel ritenere che pertanto la ripresa del giunco fu regolare. Come si è visto, la ripresa regolare non fu ed inficiò la restante parte della gara. Ricorrono quindi i presupposti regolamentari per la ripetizione della stessa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'Associazione Barrese Ester di Napoli, annulla le impugnate delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare disponendo la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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