F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. SAN MINIATO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANGALLO/SAN MINIATO DEL 10.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 40 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. SAN MINIATO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANGALLO/SAN MINIATO DEL 10.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 22.4.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Siena, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 17 marzo 1999, irrogava ai calciatori del San Miniato. Romagnoli Duccio, Bertini Alessio. Simonetti Mauro, Bianchi Paolo e Tollapi Mauro, le sanzioni della squalifica fino al 17.3.2004, per atti di violenza compiuti nei confronti del Direttore di gara nel corso della partita San Miniato/Sangallo, disputatasi a Colle Val D'Elsa il 10,3.t999 e valida per la Coppa Toscana di 3e Categoria. Con la stessa decisione veniva inflitta alla Società San Miniato l'ammenda di L. 1.000.000, al dirigente Valoriani l'inibizione della durata di otto mesi, per una spinta nei confronti dell'arbitro, nonché l'inibizione di cinque anni e un mese al dirigente Costantino Andrea, per aver volontariamente aggredito e percosso l'arbitro dell' incontro. II provvedimento del Giudice Sportivo veniva impugnato dai tesserati e dal G.S. San Miniato, escludendo qualsiasi aggressione fisica da parte di calciatori e dirigenti nei confronti del Direttore di gara e rilevando che questi si era presentato al pronto soccorso soltanto ventiquattro ore dopo la gara e che dopo tre giorni aveva arbitrato un altro incontro. La Commissione Disciplinare, accogliendo parzialmente il reclamo, revocava la sanzione inflitta ai calciatori Romagnoli, Bertini e Bianchi, per l'incertezza di identificazione espressa dall'arbitro nei loro confronti nel supplemento di rapporto e riduceva 12 squalifica ai calciatori Tollapi e Simonetti fino al 16.4.2000; riduceva inoltre la squalifica al dirigente Costantino fino al 16.3.2001 e quella al Valoriani fino al 16.9.1999; riduceva infine la sanzione pecuniaria inflitta alla Società a L. 500.000. Avverso quest'ultima decisione interponeva appello il G.S. San Miniato, i dirigenti Valoriani e Costantino nonché i calciatori Tollapi e Simonetti, reiterando le argomentazioni difensive svolte davanti alla Commissione Dsciplinare e chiedendo la revoca delle sanzioni disciplinari e dell'ammenda inflitta alla Società per responsabilità oggettiva. Rileva preliminarmente la Commissione che l'appello è inammissibile per quanto concerne l'ammenda inflitta alla Società San Miniato e la sanzione irrogata al dirigente Valoriani, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. Trattandosi infatti i sanzione pecuniaria e di inibizione di tesserato che non supera i dodici mesi non è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello Federale. Nel merito, per quanto riguarda le sanzioni inflitte al dirigente Costantino e ai calciatori Tollapi e Simonetti l'appello è infondato e va respinto. La decisione impugnata è aderente alle risultanze degli atti ufficiali e del supplemento di rapporto dell'arbitro e congruamente motivata in ordine alle sanzioni inflitte. Da tali atti, che hanno natura di fonte di prova privilegiata, risulta che il Costantino, dirigente del San Miniato, al 33° del secondo tempo dell'incontro ha ingiuriato e minacciato l'arbitro, tentando di colpirlo al volto con un pugno e non riuscendo nell'intento per l'intervento di altri due dirigenti. AI rientro negli spogliatoi, al termine della gara, lo stesso Costantino colpiva il Direttore di gara con un pugno alla tempia destra. All'aggressione partecipavano anche i calciatori Tollapi e Simonetti, identificati con certezza nel supplemento di referto, i quali colpivano l'arbitro con un calcio. Non possono pertanto esservi dubbi, sulla base di tali risultanze, circa gli atti di violenza posti in essere nei confronti del Direttore di gara. In proposito non appare rilevante II fatto che nel referto medico trasmesso dall'arbitro si faccia riferimento soltanto ad un unico trauma contusivo alla gamba sinistra in quanto non necessariamente le semplici percosse come i pugni e i calci lasciano dei segni visibili rilevabili all'osservazione esterna. Quanto poi alle conseguenze fisiche delle percosse ricevute dall'arbitro, che sia pure limitate non escludono di certo l'obiettivo verificarsi dell'evento, queste sono state adeguatamente valutate dalla Commissione Disciplinare che ha operato una congrua riduzione delle sanzioni inflitte dal primo giudice Una ulteriore riduzione non appare adeguata all'obiettiva gravità dei fatti ascritti agli incolpati. Per i suesposti motivi la C.A.F., sull'appello come in epigrafe proposto dal G.S. San Miniato di Siena, così decide: - lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 16.3.2001 inflitta al Sig. Costantino Andrea; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell'inibizione fino al 16.9.1999 inflitta al Sig. Valoriani Ronaldo della squalifica fino al 16.4.2000 inflitta ai calciatori Simonetti Mauro e Tollapi Marco e dell'ammenda di L. 500.000 alla Società; - ordina incamerarsi la relativa tassa.
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