F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ LI PUNTI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LI PUNTI/FULGOR DEL 18.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 41 del 6.5.1999) – APPELLO DEL G.S. FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LI PUNTI/FULGOR DEL 18.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 41 del 6.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ LI PUNTI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LI PUNTI/FULGOR DEL 18.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 6.5.1999) - APPELLO DEL G.S. FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LI PUNTI/FULGOR DEL 18.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 41 del 6.5.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, deliberando in merito alla gara Li Punti Calcio/Fulgor, svoltasi il 18.4.1999 per il Campionato di 2° Categoria, infliggeva ad entrambe le squadre la perdita della stessa, per gli incidenti avvenuti in campo e refertati dall'arbitro, oltre a squalifiche concernenti i tesserati (C.U. n. 39 del 22 aprile 1999). Avverso tale decisione ricorrevano entrambe le società olla Commissione Disciplinare, la quale rilevava anzitutto l'inammissibilità del reclamo proposto dalla Società Li Punti Calcio per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 10 C.G.S; rigettava quello del G.S. Fulgor, rilevando che la rissa determinata da entrambe le squadre, correttamente descritta dal Direttore di gara giustificava la decisione dal medesimo adottata di interromperla e, quindi, quella del Giudice Sportivo di sanzionare entrambe le contendenti. Le due società si appellano ora a questa Commissione (con atti separati, oggi riuniti per l'evidente connessione) insistendo tanto l'una che l'altra per la ripetizione della gara. Osserva fa C.A.F. che l'appello della società Li Punti Calcio deve essere respinto, in quanto l'inammissibilità del reclamo rivolto alla Commissione Disciplinare non può più esser sanata (art. 23 comma 10 C.G.S.). Quello del G.S. Fulgor è infondato Contrariamente, invero a quanto afferma l'appellante la delibera impugnata, sia pure sinteticamente e con richiamo alla prima decisione, nonché al contenuto degli atti ufficiali, ha motivato circa la correttezza del comportamento dell'arbitro, il quale di fronte ad una rissa che coinvolgeva numerosi appartenenti alle due squadre, dovendo espellerne un numero tale da non consentire la prosecuzione regolare del giuoco, sospese la gara. Non vi è dunque alcun motivo che giustifichi una riforma della delibera impugnata, nel senso di ordinare la ripetizione di un incontro il cui svolgimento è stato già giustamente sanzionato sul piano tecnico e disciplinare. Gli appelli riuniti vanno dunque respinti, con incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla Li Punti Calcio e dal G.S. Fulgor entrambe di Sassari, li respinge e dispone l'incameramento delle relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it