F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CHESSA FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1999 INFLITTA AL CALCIATORE CHESSA FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 181/C del 14 aprile 1999, in relazione alla gara Sassari Torres/Baracca Calcio, comminava al calciatore della Torres, Chessa Fabio la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 1999, per comportamento scorretto e violento nei confronti di un avversario. Avverso tale provvedimento, proponeva reclamo la P0l. Sassari Torres, deducendo che la zuffa con il calciatore del Baracca Calcio era nata a seguito di una serie di pesanti e razzistiche provocazioni da parte di quest'ultimo, il quale al termine della partita, al rientro negli spogliatoi si era precipitato dalla parte della scalinata riservata ai calciatori della Sassari Torres e aveva aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il Chessa. All'aggressione, inoltre, avrebbe partecipato un altro calciatore del Baracca Calcio. La competente Commissione Disciplinare, dopo aver richiesto un supplemento di rapporto all'arbitro dell'incontro, respingeva il reclamo sul presupposto che la versione dei fatti fornita dalla reclamante non trovava riscontro negli atti ufficiali di gara (Com. Uff. n. 197/C del 5 maggio 1999). Contro quest'ultima decisione proponeva appello la Polisportiva Sassari Torres, deducendo, come unico motivo, che la Commissione Disciplinare aveva fondato la sua decisione sulla circostanza che esisteva una sola scala di accesso agli spogliatoi. In realtà, secondo l'appellante, le scale di accesso agli spogliatoi erano due e separate per ciascuna squadra. E il calciatore Mazzuccato del Baracca Calcio si era precipitato dalla parte della scala di competenza della Sassari Torres, aggredendo il calciatore Chessa Fabio. L'appello è infondato e va rigettato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara ed è stato confermato dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto, il calciatore Fabio Chessa, dopo uno scambio di insulti reciproci con il calciatore della squadra avversaria Mazzuccato, spingeva violentemente da tergo quest'ultimo fancedolo precipitare lungo le scale e facendogli sbattere la schiena contro un muro di cemento. È questa la condotta sanzionata con la squalifica, che neppure viene contestata dalla società appellante. La Commissione Disciplinare ha correttamente fondato la sua decisione sulle risultanze degli atti ufficiali di gara, dai quali risultava la sopra indicata condotta del calciatore Chessa. La circostanza che vi fossero due e non una sola scala di accesso agli spogliatoi non costituisce affatto un punto determinante della decisione, ma è stata evidenziata nella decisione impugnata soltanto per escludere che vi sia stata una precedente aggressione fisica del Chessa alla quale avrebbe partecipato anche un altro calciatore del Baracca Calcio, fatti sicuramente non risultanti dal referto arbitrale. Invero, anche se non appare rilevante, giova precisare che in effetti le scale che conducono negli spogliatoi dell'impianto sportivo della Sassari Torres sono due. L'arbitro dell'incontro, nel supplemento di rapporto, ha tuttavia precisato che le "scale di accesso sono comuni ad entrambe le squadre". È priva di riscontro pertanto la deduzione dell'appellante secondo cui il Mazzuccato avrebbe aggredito il Chessa precipitandosi nella scala riservata alla squadra avversaria. La sanzione così come inflitta dal primo giudice è del tutto congrua rispetto alla grave condotta posta in essere dal calciatore Chessa e non appare suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Sassari Torres di Sassari e dispone l'incameramento della tassa versata.
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