F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. JUVEQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVEQUENSE/AEOUA DEL 14.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S.C. JUVEQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVEQUENSE/AEOUA DEL 14.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999) All'esito della gara Juvequense/Aequa, disputata il 14.3.1999 nell'ambito del Cam pionato di 3° Categoria del Comitato Regionale Campania, terminata col punteggio di 3 a 2, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Napoli, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 10 marzo 1999, nel rilevare che al 29' del secondo tempo l'arbitro senza apparente motivo era stato colpito al volto con due "manate" dal calciatore Rapicano Carlo dell'U.S.C. Aequo e, non sentendosi più di portare a termine l'incontro, aveva sospeso la partita, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 all'U.S.C. Aequo, e squalificava fino al 15.3.2001 il calciatore Rapicano. Su reclamo dell'U.S.C. Aequo, la competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 22 aprile 1999, riformava però totalmente tate decisione, disponendo la ripetizione della gara. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S.C. Juvequense invocando il ripristino della delibera del Giudice Sportivo. L'appello è infondato. Ed invero risulta agli atti che il Direttore di gara riport0, a causa dell'aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo, nell'immediatezza del fatto, la piena e fattiva collaborazione di entrambe le società, sicché nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell'incontro. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Juvequense di Vico Equense (Napoli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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