F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ SCINTILLAPISAEST AWERSO DECISIONI MERITO GARA SCINTILLAPISAEST/PESCIA DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 44 del 20.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ SCINTILLAPISAEST AWERSO DECISIONI MERITO GARA SCINTILLAPISAEST/PESCIA DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 44 del 20.5.1999) All'esito della gara Scintillapisaest/Pescia in programma il 28.3.1999 nell'ambito del Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Toscana, il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 1° aprile 1999, infliggeva all'A.S. Scintillapisaest la punizione sportiva della perdita dell'incontro col punteggio di 0 a 2, inibiva fino al 30.4.1999 Clemente Giuseppe, dirigente di quella società, squalificava fino al 1° agosto 1999 Galoppo Giuseppe, per cinque gare Cittadini Daniele, per quattro Carboni Diego, per due giornate Buffo Giancarlo e Garzella Stefano, tutti calciatori della Scintillapisaest. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società suindicata, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 20 maggio 1999, confermava la sanzione inflitta a Galoppo Giuseppe e respingeva il reclamo nella parte in cui sì invocava la ripetizione della gara, mentre riduceva la squalifica dei calciatori Cittadini e Carboni rispettivamente a quattro e tre giornate. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale I'A.S. Scintillapisaest, reiterando le proprie richieste. L'appello non può essere accolto. Ed invero la gara veniva sospesa dall'arbitro al 32' del primo tempo e sul punteggio dì 0 a 0 per la riduzione degli effettivi della squadra reclamante ad di sotto del minima regolamentare. II rapporto del Direttore di gara ed il relativo supplemento reso dinanzi alla Commissione Disciplinare smentiscono nel modo più pieno le asserzioni dell'appellante e attestano che in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria veniva accerchiato dai cinque calciatori indicati, poi offeso, inseguito con chiari intenti intimidatori, infine strattonato e spinto, allo scopo di impedirgli il rientro negli spogliatoi. È lo stesso arbitro a chiarire che temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, evitava la notifica ufficiale delle cinque espulsioni, che avrebbero comunque segnato la fine della gara, e che preferì sospenderla ritornando appunto negli spogliatoi. Avendo pertanto il Direttore di gara fatto buon governo dall'art. 64 comma 1 N.O.I.F e della Regola 3 del Regolamento di Giuoco, ricorrono gli estremi dell'intervenuta applicazione dall'art. 7 comma 1 C.G.S.. Non si rinvengono motivi per ridurre le altre sanzioni. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Società Scintillapisaest di Pisa e ordina l'incameramento della tassa versata.
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