F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINALE PLAY-OFF PISTOIESE/LUMEZZANE DEL 13.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionale Serie C – Com. Uff. n. 247/C del 19.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. LUMEZZANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINALE PLAY-OFF PISTOIESE/LUMEZZANE DEL 13.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionale Serie C - Com. Uff. n. 247/C del 19.6.1999) L'A.C. Lumezzane proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C in relazione alla gara Lumezzane/Pistoiese, disputata il 13 giugno 1999 sul campo neutro di Cremona per la finale di Play-off del Girone A di Serie C1 e terminata con il risultato di 2 - 1 a favore della Pistoiese, chiedendo l'assegnazione della vittoria "a tavolino" o, in subordine, l'annullamento della gara e la sua ripetizione. Dagli atti ufficiali risultava che al 20' del secondo tempo, in occasione della seconda rete segnata dalla Pistoiese, una bomba carta (così definita nel rapporto dell'arbitro) scagliata dai sostenitori di quella società esplodeva con grande fragore sul campo di giunco a pochi metri dal portiere del Lumezzane, senza colpirlo; il calciatore, accasciatosi al suolo con le mani sulla testa, veniva sostituito e quindi era trasportato all'Ospedale. Secondo l'A.C. Lumezzane l'episodio aveva condizionato la squadra ed influito decisamente sul regolare svolgimento della competizione, il che legittimava la richiesta di infliggere all'avversaria la punizione sportiva della perdita della gara o, quanto meno, disporne la ripetizione. II Giudice Sportivo riteneva che dal fatto era conseguita unicamente l'alterazione al potenziale atletico della squadra del Lumezzane; escludeva pertanto l'applicabilità della penalizzazione di punti stante la particolare natura della gara (finale Play-off), non ravvisava i presupposti di eccezionalità per disporre Ia ripetizione dell'incontro e, quindi, respinto il reclamo del Lumezzane e confermato il risultato acquisito in campo, sanzionava la Pistoiese con la squalifica del campo per una giornata, avendo assunta l'ipotesi del caso di "particolare tenuità". Contro tale delibera l'A.C. Lumezzane proponeva opposizione, reiterando le argomentazioni e le conclusioni dedotte nel reclamo presentato al Giudice Sportivo, con l'ulteriore richiesta di annullamento della promozione conseguita dalla Pistoiese (e conseguente assegnazione del titolo sportivo al Lumezzane), suggerendo l'applicazione per "equivalenza analogica" del principio della penalizzazione dei punti ottenuti in classifica. La Commissione Disciplinare, inquadrata la fattispecie, giudicata non di "particolare tenuit8", nella previsione disciplinata dalla seconda parte del primo comma dall'art. 7 C.G.S. ed ivi non ravvisando una sanzione applicabile, riteneva di privilegiare il "principio di sportività" e, pertanto, in accoglimento del reclamo dall'A.C. Lumezzane ordinava la ripetizione della gara ai sensi dell'ari. 7 comma 4 lettera c) C.G.S.. Entrambe le società hanno impugnato la decisione. Secondo la Pistoiese la delibera della Commissione Disciplinare doveva essere annullata per carenza di motivazione ed erronea interpretazione dall'art. 7 comma 4 C.G.S.; ritenuta applicabile l'attenuante del fatto di "particolare tenuità" doveva disporsi a carico di essa appellante sanzione di giustizia da identificare tra quelle indicate nel primo comma del già citato art. 7. Per il Lumezzane, pur dandosi atto che la soluzione adottata dalla Commissione Disciplinare era quella da essa appellante proposta in subordine, si insisteva per l'applicazione a carico della Pistoiese della penalizzazione di un numero di punti uguale a quelli conseguiti sul campo (così da attribuire all'A.C. Lumezzane il secondo posto nel girone, per effetto della migliore posizione in classifica ottenuta nel corso della stagione), ovvero per l'esclusione dal campionato di competenza alo la non assegnazione del titolo di ammissione alla Serie B, come previsto dell'art. 8 comma 1 lettere h) ed i) C.G.S.. Preliminarmente è stata disposta la riunione degli appelli per evidenti motivi di connessione e quindi i rappresentanti delle due società hanno ribadito le rispettive posizioni. Tanto premesso ad illustrazione del fatto e delle questioni dibattute, la C.A.F. ricorda che a seguito della riforma di recente introdotta l'art. 7 comma 1 seconda parte C.G.S. dispone che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale a;letico di una o di entrarmbe le società; in questo caso la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente. è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misuro aimeno pari a quelli conquistati al termine della gara, fatta salva l'applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'ara. 8, in luogo della penalizzazione, se il fatto o la situazione è di "particolare tenuità", ovvero l'aggiunta alla sanzione minima di una di quelle previste alle lettere d) ed e) della norma appena citata nell'ipotesi di fatto o situazione di "particolare gravità". A parere del Collegio il fatto, valutato in maniera difforme tanto dalle due società che dai primi giudici, non è da considerare di "particolare tenuità" ma non è neppure qualificabile di "particolare gravità": non ricorre l'ipotesi della "particolare tenuità°, tenuto conto della potenzialità offensiva dell'ordigno scagliato in campo, né quella della "particolare gravità", atteso che il petardo venne lanciato in segno di esultanza e non al fine di colpire e che il portiere del Lumezzane non ebbe a riportare danni di rilievo. Per concludere su questo punto, quanto accaduto nel corso dalia gara Lumezzane/Pistoiese del 13 giugno scorso si è tradotto unicamente nell'alterazione al potenziale atletico dall'A.C. Lumezzane, il che esclude in radice l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Ed invero, scopo del nuovo testo dall'art. 7 C.G.S. è, da un lato, quello di salvaguardare il risultato sportivo e quindi non premiare con la vittoria "a tavolino" la squadra che ha subito unicamente l'alterazione al potenziale atletico (e ciò anche per scongiurare la possibilità di simulazioni ed eliminare la strumentalizzazione della normativa precedente); inoltre la norma, mediante la sanzione della penalizzazione applicabile nell'ipotesi "normale". cioè del fatto non particolarmente tenue o grave, persegue la finalità di non far comunque beneficiare la società responsabile in via oggettiva dei punti conseguiti nella gara. Nella fattispecie è fuori discussione la responsabilità oggettiva dall'A.C. Pistoiese, che deve pertanto essere punita: unica sanzione appropriata, per quanto detto sopra, non può essere che quella della penalizzazione di punti in classifica. A questo proposito è appena il caso di rilevare: - che la ripetizione della gara, disposta dalla Commissione Disciplinare. non costituisce sanzione e trova luogo in ipotesi eccezionali, quando non ricorre !a responsabilità di soggetti all'ordinamento sportivo; - che non si rendono applicabili le sanzioni di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 8, sollecitate dell'A.C. Lumezzane, perché non previste nelle varie ipotesi sanzionatone dall'art. 7; - infine che la squalifica del campo. adottata dal Giudice Sportivo, può ricorrere solo ne! caso di "particolare tenuità", che questo Collegio ha ritenuto di dover escludere. La penalizzazione sul punteggio non è applicabile alla classifica del campionato testé conclusosi, che si è ormai "consolidata" ed ha designato le squadre aventi diritto di effettuare i Play-off; né può essere inflitta con riferimento ai punti conseguiti sul campo, perché non esiste punteggio e classifica dei Play-off. la cui formula è basata su scontri diretti ad eliminazione. Ne consegue che Ia sanzione dovrà essere disposta con riferimento alla stagione sportiva 1999/2000, così come previsto dall'art 8 lett. f) C.G.S., secondo cui la penalizzazione sul punteggio. che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente. In conclusione ritiene la C.A.F. che la soluzione adottata costituisce la puntuale applicazione delle norme vigenti nel rispetto delle loro finalità:salvaguardia, per quanto possibile, del risultato conseguito sul campo e punizione adeguata, secondo le disposizioni vigenti, a carico della società resposabile. Valutati tutti gli elementi del caso si ritiene sanzione congrua la penalizzazione di quattro punti in classifica da scontare nella stagione 1999/2000. Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sui riuniti appelli come innanzi proposti dell'A.C. Pistoiese di Pistoia e dell'A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia), in totale riforma dell'impugnata delibera della Commissione Disciplinare, convalida il risultato conseguito in campo nella suindicata gara ed infligge all'A.C. Pistoiese la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 1999/2000. Ordina la restituzione della tassa di reclamo all'A.C. Pistoiese e l'incameramento di quella versata dell'A.C. Lumezzane.
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