F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/IGEA VIRTUS DEL 2.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 153 del 3.6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/IGEA VIRTUS DEL 2.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 153 del 3.6.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Agrigento/Igea Virtus disputatasi il 2.5.1999 nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, rigettava il reclamo presentato dalla società Igea Virtus, con il quale si era chiesta la "vittoria a tavolino' e confermava il risultato conseguito sul campo di gara (Coni. Uff. n. 92 del 19 maggio 1999).
Avverso tale decisione proponeva reclamo la società Igea Virtus, chiedendo nuovamente la "vittoria a tavolino".
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 153 del 3 giugno 1999, rigettava il predetto reclamo.
Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la società Igea Virtus insistendo nella richiesta della "vittoria a tavolino".
II ricorso non può trovare accoglimento.
II rapporto di gara ed il successivo supplemento di referto arbitrale, nonché i rapporti dei commissari di campo, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. Da tali atti non emerge una situazione quale quella rappresentata dalla reclamante a sostegno della propria richiesta. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della decisione assunta nei precedenti gradi di giudizio.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal FC. Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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