F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LIBERTAS ERICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DON BOSCO PARTINICOILIBERTAS ERICE DEL 9.5,1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 53 del 27.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LIBERTAS ERICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DON BOSCO PARTINICOILIBERTAS ERICE DEL 9.5,1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 27.5.1999) All'esito della gara Don Bosco Partinico/Libertas Erice, disputata il 9.5.1999, nell'ambito del Campionato di Promozione siculo, Girone A, terminata coi punteggio di 2 a 1, l'A.S. Libertas Erice proponeva rituale reclamo adducendo che. nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Rappa Salvatore in posizione irregolare in quanto non autorizzato ai sensi dall'art. 34 delle N.O.I.F.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 27 maggio 1999 respingeva il reclamo perché inammissibile, in quanto sottoscritto dal Presidente della Società che risultava essere inibito alla data della sottoscrizione dell'atto. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Libertas Erice, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare. II gravame è infondato. La questione deve essere esaminata alla luce del comma 11 dall'art. 12 C.G.S., il quale prevede, che "tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". Nella specie il Presidente della Libertas Erice è stato inibito ai sensi dall'art. 9, lett. e), C.G.S. con provvedimento pubblicato il 13.5.1999 (Coni. Uff. n. 51) ed ha sottoscritto il ricorso in parola il giorno successivo. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Libertas Erice di Casa Santa Erice (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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