F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE IN RELAZIONE ALLA GARA TERNANAIFIDELIS ANDRIA DEL 13.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 449 del 25.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE IN RELAZIONE ALLA GARA TERNANAIFIDELIS ANDRIA DEL 13.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 449 del 25.6.1999) All'esito della gara Ternana/Fidelis Andria, disputata il 13.6.t999 nell'ambito del Campionato di Serie B e terminata col punteggio di 2 a 1, I'A.S. Fidelis Andria proponeva rituale reclamo adducendo che l'incontro non aveva avuto regolare svolgimento; denunciava all'uopo i fatti che a suo parere avrebbero dovuto giustificare l'irrogazione della punizione sportiva prevista dall'art. 7 comma 1 C.G.S. in danno della società Ternana e, in subordine, la ripetizione della gara ai sensi del comma 4 dall'art. 7 C.G.S.: ferimento dell'allenatore Rumignani e del calciatore Abruzzese, con conseguente impossibilità dei due di partecipare alla gara; reiterati episodi di minacce verbali posti in essere dai sostenitori della Ternana contro i tesserati della Fidelis Andria anche nel corso dell'incontro; invasione di campo sul finire dello stesso. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 449 del 23 giugno 1999, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti respingeva il reclamo, mentre per i fatti non regolamentari posti in essere dai tifosi della società Ternana affermava la responsabilità oggettiva della stessa, infliggendole le sanzioni della squalifica del campo per quattro giornate di gara e dell'ammenda di L. 4.000.0000. Avverso tale decisione reclamavano I'A.S. Fidelis Andria e la società Ternana Calcio, ma la competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Ulf. n. 449 del 25 giugno 1999, respingeva il reclamo della prima e accoglieva per quanto di ragione quello della seconda, riducendo la sanzione della squalifica del terreno di giunco a tre giornate di gara. Hanno proposto distinti appelli dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Fidelis Andria e la società Ternana Calcio; i due gravami sono stati riuniti per evidenti motivi di connessione. Ritiene la C.A.F che le due impugnazioni non abbiano fondamento. Nella presente sede l'A.S. Fidelis Andria censura la gravata decisione riproponendo la tesi fatta valere senza fortuna nei precedenti gradi di giudizio: a suo dire il ferimento dell'allenatore Rumignani e del calciatore Abruzzese, le minacce dei tifosi, l'invasione sul terreno di giunco e la presenza del pubblico a bordo campo nelle fasi finali della gara, oltre che a causare uno squilibrio tecnico e tattico a favore della Ternana, avrebbero avuto una valenza intimidatoria tale da compromettere, nel loro complesso, la "fisionomia tipica di un incontro di calcio. La tesi non trova conferma negli atti ufficiali. È noto che, per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.), alle risultanze desumibili da tali atti è attribuito valore di fonte di prova privilegiata; tanto non significa che le attestazioni ivi contenute debbano essere accettate in modo acritico: questa C.A.F ha più volte affermato infatti che esse possono essere contestate, ma con elementi di obiettivo rilievo, di fatto o anche solamente Iogico. Tuttavia la Fidelis Andria si limita ad affermare meramente che la sua squadra fu gravemente danneggiata dai tatti descritti quando risulta. per espressa dichiarazione degli Ufficiali di gara, che l'incontro ebbe un normale svolgimento, giacché l'invasione di campo fu pacifica e contenuta, e che giammai i calciatori ospiti apparvero intimiditi dal pubblico o posti in condizione di non esprimere al meglio le loro capacità tecniche ed agonistiche. L'appellante dà altresì per scontato che il calciatore Abruzzese - che, secondo la denuncia, fu attinto da un sasso prima dell'incontro, nella stessa congiuntura che vide il ferimento dell'allenatore Rumignani - riportò danni fisici tali da richiedere l'immediato intervento medico nel locale nosocomio e da impedire quindi la sua partecipazione all'incontro, quando all'atleta fu riscontrata una escoriazione di minima entità, non apprezzabile nemmeno ai fini dei giorni da indicare come occorrenti per la guarigione. Insiste inoltre la Fidelis Andria nel dare particolare rilievo al ferimento del suo tecnico ed alla conseguente sua assenza per tutta la durata della gara. Occorre qui dire che l'accaduto fu di notevole gravità sotto svariati profili, quello riguardante i danni fisici che il tecnico ha riportato, quello etico sportivo - essendo difficile comprendere episodi di così gratuita violenza - e sotto il profilo sociale, giacché fatti del genere attentano all'ordinato convivere. È fuor di dubbio che il Rumignani fu posto in condizione di non poter svolgere i propri compiti di allenatore. Mancano però le prove (ne sovvengono per la verità di contrarie) che gli immediati danni fisici riportati dallo stesso furono tanto spettacolari da poter turbare i calciatori pugliesi. L'abbondante sanguinamento di cui si parla in appello non ha avuto infatti riscontri ufficiali, mentre è certo che i calciatori della Fidelis Andria poterono avere conoscenza solo nell'intervallo degli accertamenti medici ai quali il loro trainer era stato sottoposto, e che parlavano di una ferita lacero contusa superficiale, senza necessità di applicazione di punti di sutura al cuoio capelluto, e non, ovviamente, dell'ulteriore sintomatologia patologica riscontrata solo in un secondo momento a suo carico. D'altro canto le cronache sportive hanno reso noto che nell'occasione i calciatori dell'Andria diedero vita ad una prestazione gagliarda, condizionata solo dall'opposta prestazione avversaria. e che la partita fu per essi negativa solo con riferimento al risultato. Obietta a tal punto l'appellante che la forzata assenza del Rumignani si tradusse comunque in un ridotto supporto di istruzioni tecnico-tattiche agli atleti di campo. È stato però nei precedenti gradi opportunamente sottolineato che la presenza dell'allenatore in seconda, di una persona cioè che per definizione e ruolo contrattuali costituisce una sorta di "alter ego" dell'allenatore, rappresentò comunque una forma di attenuazione del danno ed evitò in concreto il lamentato stravolgimento dei requisiti minimi fondamentali di regolarità della competizione; anche su questo punto le cronache hanno chiarito che l'Andria poté usufruire di una direzione tecnica effettiva e completa. Né può affermarsi che la mancanza dell'allenatore titolare concretizz0 "in ogni caso" una irregolarità della gara. Questa C.A.F. ha avuto più volte modo di affermare (cfr. Com. Uff. n. 18/C 27.1.1983 - App. U.S.D. Ursus S. Donato; Com. Uff. n. 30/C - 23.3.1984 - App. Junior Francavilla; Com. Uff. n. 13/C - 16.1.1985 - App. A.C. Cortoghiana) che il peso della presenza dell'allenatore non è tale da influire decisamente sul regolare svolgimento della gara. Si è infatti osservato che il Legislatore sportivo ha previsto espressamente con l'art. 7 n. 5 C.G.S. le ipotesi del calciatore e del guardalinee di parte in posizione irregolare quali cause di irrogazione della punizione sportiva, escludendo quindi ("ubi lex non dixit") la ipotesi dell'allenatore: se questa venisse fatta rientrare nella previsione generale dall'art. 7 n. 1, si aggiungerebbe indebitamente un caso a quelli specifici del Codice, ed in un certo senso si vanificherebbe la forza normativa della previsione di cui all'att. 7 n. 5 C.G.S., chiaramente intesa a regolare tutte le ipotesi di anomala partecipazione alla gara (alla quale - art. 63 n. 2 delle N.O.I.F - anche il guardalinee "partecipa"). Secondo i testi regolamentari Ira loro coordinati, l'allenatore quindi non partecipa, in questo senso ed a questi effetti, alla partita. Analogamente può dirsi che non è consentito, in assenza di una previsione normativa, attribuire al ferimento di un allenatore ed al conseguente suo mancato apporto l'effetto di inficiare la regolarità di una gara. Non può trovare del pari accoglimento la richiesta di ripetizione dell'incontro. Gli Organi della Giustizia Sportiva possono ordinare la ripetizione dell'incontro solo in ipotesi eccezionali e sempreché il fattore inquinante la regolarità della gara non risulti addebitabile ad un soggetto dell'Ordinamento Federale gravato da specifiche responsabilità. Tale principio trova oggi puntuale riscontro e valido supporto nella disposizione prevista dell'art. Z n. 4 lettera c) C.G.S.. Le ipotesi eccezionali possono riguardare, a titolo esemplificativo, l'errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale. la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell'arbitro a proseguire nella direzione della partita, fatti questi, al pari di altri similari e pure produttivi della surrichiamata ripetizione, comunque estranei alla responsabilità oggettiva delle società per intemperanze di loro tesserati, soci e sostenitori (cfr. Com. Uff. n. 13/C - 21.12.1988 App. S.S. Lanerossi Vicenza). Nel caso che occupa, la violenza subita dall'allenatore Rumignani comporta una specifica responsabilità disciplinare della squadra ospitante e pertanto si colloca su un piano del tutto diverso da quello previsto dalla norma suindicata. L'appello proposto dalla A.S. Fidelis Andria deve essere quindi respinto per la sua infondatezza. Analoga decisione va adottata per quello avanzato dalla società Ternana. Ed invero la Commissione Disciplinare ha già provveduto a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo da quattro a tre giornate di squalifica del campo di giunco, attenuandola alla luce della fattiva collaborazione prestata alle Forze dell'Ordine nella individuazione del responsabile delle lesioni subite. Un'ulteriore riduzione vanificherebbe gli effetti della sanzione. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Fidelis Andria e delta Ternana Calcio S.r.l., li respinge. Dispone l'incameramento delle relative tasse.
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