F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETAISOUINZANO DEL 17.1.1999 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 26/C – Riunione del 15.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETAISOUINZANO DEL 17.1.1999 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 15.4.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio 1999, in relazione alla gara Castellaneta/Squinzano del 17.1.1999, valida per il Campionato di Eccellenza, infliggeva all'U.S. Squinzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, in quanto non aveva utilizzato dal 47° del secondo tempo e fino al termine della gara almeno due calciatori nati dopo l'1.1.1979. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo I'U.S. Squinzano, deducendo che sulla lista ufficiale erano stati invertiti i numeri dei calciatori Valzano Giovanni e De loco Damiano, e che al 47° del secondo tempo non era uscito dal campo il calciatore distinto con il n. 11, bensì quello individuato con il n. 10. La Commissione Disciplinare, assunte le dichiarazioni dell'arbitro e dei due assistenti, accoglieva il reclamo, annullando la decisione impugnata e ripristinando il risultato acquisito sul campo (Coni. Uff. n. 30 del 18 febbraio 1999). Contro tale decisione ricorreva in appello l'A.S. Castellaneta, assumendo che la decisione della Commissione Disciplinare era stata adottata in contrasto con le risultanze del referto arbitrale, dando ingresso a valutazioni soggettive e personali. In particolare deduceva che l'arbitro aveva chiaramente indicato nel proprio rapporto la sostituzione dei calciatori e che tale rapporto non poteva essere invalidato sulla base di "freccette" apposte sulla lista dei calciatori, e che comunque il referto arbitrale doveva prevalere sul rapporto contrastante del guardalinee. La C.A.F, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 26/C - Riunione del 15.4.1999, rigettava l'appello proposto dall'A.S. Castellaneta, ritenendo: - che risultava per certo, dalle concordi dichiarazioni rese dai due assistenti, che nel corso dell'identificazione dei calciatori dell'U.S Squinzano erano stati invertiti i numeri 10, corrispondente a quello del calciatore De loco, e 11, corrispondente a quello del calciatore Valzano, e che per rimediare all'errore l'inversione dei numeri era stata segnalata nella distinta con delle "freccette'; - che non risultava contrasto tra gli atti ufficiali di gara, in quanto l'arbitro, in sede di precisazioni richieste dalla Commissione Disciplinare, aveva dichiarato di ricordare e di avere appuntato solo i numeri degli atleti e non già i loro nomi, al contrario invece di quanto rimasto impresso nella memoria dei due assistenti che avevano proceduto alle formalità di identificazione e rilevato l'errore nella compilazione della lista. L'A.S. Castellaneta propone ora, avanti questa stessa C.A.F, ricorso per revocazione, riproponendo gli stessi motivi dedotti in sede di appel!o e in particolare che la decisione era la conseguenza di un errore di fatto in quanto nella motivazione si era ritenuto che l'arbitro avesse appuntato solo i numeri e non i nomi degli atleti sostituiti in palese contrasto con le risultanze del referto arbitrale. II ricorso è inammissibile in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi paradigmaticamente previste dell'art. 28 C.G.S.. Secondo il costante orientamento di questa Commissione, l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione deve concretarsi in una mera svista che abbia determinato la percezione della realtà in modo contrario a quanto risulta manifestatamente dagli atti del procedimento. II ricorso per revocazione è pertanto ammissibile allorquando l'errore ricade su un elemento materiale ed oggettivo della fattispecie, ignorato 21 momento dei giudizio. Nel caso in esame. l'incidenza del referto arbitrale sull'accertamento del fatto è stata presa in esame e adeguatamente valutata dalla C.A.F e quella che viene riproposta è una diversa valutazione di merito di fatti già risultanti dagli atti e sottoposti alla cognizione dei giudici che hanno emanato la decisione. Nella decisione che si ritiene emessa sulla base di un preteso errore di fatto, gli atti ufficiali di gara, tra cui il rapporto arbitrale, vengono presi in esame e viene stabilito, da un lato che in questo caso non può parlarsi di "prevalenza" rispetto al rapporto dei guardalinee e, dall'altro, che tra questi atti non sussiste alcun contrasto. Per completezza va ribadito che non sussiste alcun contrasto evidente tra quanto dichiarato in sede di precisazioni dall'arbitro e quanto scritto nel referto. Con tutta evidenza l'arbitro, quando ha riferito di aver soltanto annotato i numeri e non i nomi dei calciatori sostituiti intendeva riferirsi alle annotazioni fatte in campo, al momento delle sostituzioni, sul suo cartellino personale e non certo al referto arbitrale, compilato successivamente sulla scorta dei suoi appunti e sulla base dell'erronea indicazione dei nomi dei calciatori sulla lista ufficiale. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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