F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 50.000.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/TORIINO DEL 21.6.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/TORIINO DEL 21.6.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, provvedendo in ordine alla gara del Campionato di Sèrie B (spareggio) Perugia/Torino, disputata il 21 giugno 1998, infliggeva al Torino Calcio l'ammenda di L. 60.000.000 per le intemperanze poste in essere dai sostenitori di quella società. Avverso la predetta delibera veniva inoltrato reclamo alla competente Commissione Disciplinare, la quale riduceva l'ammenda a L. 50.000.000. II Torino Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. e, ribadite le argomentazioni svolte nel precedente grado del procedimento; ha chiesto un'ulteriore congrua riduzione dell'ammenda. L'appello non è meritevole di accoglimento. Invero la condotta tenuta dai sostenitori del Torino si è estrinsecata, prima dell'inizio e nel corso della gara, in manifestazioni di intemperanza, dettagliatamente descritte negli atti ufficiali, la cui gravità non può revocarsi in dubbio: basti pensare al nutrito lancio di oggetti in campo che ha ritardato l'inizio dell'incontro e agli attentati all'integrità fisica di uno degli assistenti dell'arbitro. Ne consegue, al di là di inammissibili confronti con diverse fattispecie, che l'entità dell'ammenda, così come determinata dalla Commissione Disciplinare, non appare eccessiva, tenuto conto detto spessore delle infrazioni commesse. L'impugnata delibera merita quindi conferma, con l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Torino Calcio di Torino ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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