F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAFFARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VATTARO/CAFFARESE DEL 10.6.1998. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige.- Com. Uff. n. 58 del 25.6.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 23 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAFFARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VATTARO/CAFFARESE DEL 10.6.1998. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige.- Com. Uff. n. 58 del 25.6.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n 54 del 12.6.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Trento respingeva il reclamo interposto dalla Pol.Caffarese Avverso la regolarità della gara Vattaro/Caffarese, disputata il 10.6.1998 per il Campio- nato di 2° Categoria rilevando che, dopo una interruzione dovuta al guasto dell'impianto elettrico, la gara stessa era potuta regolarmente riprendere in quanto; anche con un pilone illuminante su quattro spento l'arbitro aveva reputato che vi fosse sufficiente visi- bilità. Tale delibera era confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige (C.U. n. 58 del 25 Giugno 1998), cui la Pol. Caffarese si era rivolta. Quest' ultima si appella ora a questa Commissione, sostenendo che la gara non aveva avuto regolare sviluppo proprio per l'insufficienza della illuminazione; l'impianto, invero, èra stato omologato sulla base di quattro fonti luminose; mentre sola tre avevano funzionato per l'intera partita. Era quindi chiesta l'applicazione dell'art. 7 C.G.S. in favore dell'appellante, o almeno la ripetizione della gara. L'appello è infondato. Per tutto ciò che attiene la regolarità delle condizioni estrinseche, nelle quali una partita si svolge (praticabilità del campo, Condizioni di visibilità per nebbia o altro even- to anche accidentale) il giudizio dell'arbitro è, in via esclusiva, l'unica fonte cui la disci- plina sportiva possa attingere. È ovvio che quattro fonti di illuminazione forniscano condizioni di luce migliori rispetto a tre sole; ma ciò non significa che la visibilità in concreto fosse tale da non consentire il regolare svolgimento del giuoco. In quest'ultimo senso, la risposta del Direttore di gara è ampiamente positiva, né può essere per altre considerazioni disattesa. L'appello va rigettato con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla PoI.. Caffarese di Ponte Caffaro (Brescia) ed ordina l'incameramento della relativa tassa. –
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