F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CUNEO SPORTIVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARIDI ANTONIO PER N. 4 GARE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI VALENZANA/CUNEO DEL 28.8.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 248 del 16.7.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CUNEO SPORTIVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARIDI ANTONIO PER N. 4 GARE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI VALENZANA/CUNEO DEL 28.8.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 248 del 16.7.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 124 dell'1.7.1998, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva al calciatore Antonio Caridi (Cuneo Sportiva S.r.l.) la squalifica per quattro gare, avendo accertato, dal rapporto del Commissario di campo, che il medesimo, in due momenti della gara Valenzana/Cuneo, svoltasi il 28.6.1998 e valida per i Play-off del Campionato Nazionale Dilettanti, senza essere visto dall'arbitro e dai suoi collaboratori, prima colpiva con un calcio un avversario, lontano dall'azione di giunco, e poi sputava in faccia ad un altro. La Commissione Disciplinare presso detta Lega, cui la società Cuneo Sportiva ricorreva, con la decisione pubblicata nel C.U. n. 248 del 16 Iuglio 1998, confermava quella impugnata, rilevandone la correttezza e la congruità. Si appella ora a questa C.A.F. la stessa società, dolendosi anzitutto che gli Organi di Disciplina Sportiva non abbiano rilevato la carenza di legittimazione del Commissario di campo a riferire su comportamenti dei calciatori durante la gara e chiedendo, in subordine, una riduzione della squalifica. L'appello è infondato. L'eccezione preliminare (che non ha mai fatto oggetto di doglianza nei precedenti gradi del procedimento disciplinare) è priva di pregio: perché se è vero che I'art. 68 N.O.I.F., nell'indicare Ie funzioni del Commissario di campo, gli affida il compito di riferire "sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre", e certamente sarebbe auspicabile che il legislatore federale meglio specificasse le funzioni del Commissario di campo, non è men vero che tale norma deve essere coordinata con I'art. 25 C.G.S, il quale, tra gli atti ufficiali, in base ai quali si debbono svolgere i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, include il rapporto dell' eventuale Commissario di campo. E non è dubitabile che il comportamento dei calciatori sia compreso nel concetto di ''infrazioni connesse allo svolgimento delle gare"; e se il rapporto del Commissario addirittura prevale su quello degli ufficiali di gara, in relazione al comportamento del pubblico, non può discutersi circa la sua probatorietà per fatti non rilevati dall'arbitro e dai suoi collaboratori, commessi come é del caso in esame, da calciatori. Ciò premesso, deve comunque osservarsi che l'entità della sanzione inflitta al Caridi appare pienamente proporzionata alle condotte di rilevante gravità, dal medesimo ripetutamente poste in essere, per cui non vi è spazio per alcuna mitigazione. L'appello deve essere conseguentemente rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto,dalla società Cuneo Sportiva di Cuneo ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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