F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA SICILIA NON DISPUTATA BARRESE/COLLESANO DEL 21.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 59 del 15.7.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA SICILIA NON DISPUTATA BARRESE/COLLESANO DEL 21.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 59 del 15.7.1998)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 28 maggio 1998, in accoglimento del reclamo della società S.C. Collesano, infliggeva all'A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) la punizione sportiva della perdita della gara di Coppa Sicilia, che avrebbe dovuto disputare il 21.5.1998 contro la S.C. Collesano, con il punteggio di 0 - 2, la penalizzava di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza 1998-99, squalificava il campo fino a tutto il 31.12.1998, e disponeva infine il risarcimento dei danni a suo carico in favore della S.C. Collesano, "in.quanto responsabile degli atti di violenza compiuti da sostenitori... nei confronti di calciatoti della reclamante, che avrebbero determinato la impossibilità a disputare la gara stessa.
A seguito di reclamo dell'A.S. Barrese, la Commissione Disciplinare presso Io stesso Comitato, con Comunicato Ufficiale, n. 59 del 75 luglio 1998, deliberava di ridurre la sanzione della squalifica del campo al 30 ottobre 1998, annullava la penalizzazione dei 3 punti in classifica e confermava ogni altro provvedimento disciplinare.
Avverso tale decisione I'A.S. Barrese ha proposto reclamo a questa C.A.F., chiedendone l'annullamento, e per l'effetto, di infliggere alla S.C. Collegano il prov. vedimento di perdila della gara per 0 - 2 per assenza del campo di gioco.
Ha sostenuto la reclamante che l'impugnata delibera si basa esclusivamente
su "fantasioso e patetico" racconto della S.C. Collegano, non suffragata da prove concrete, anche perché il Commissario di campo nel proprio rapporto non ha descritto episodi specifici, ma ha esposto soltanto le dichiarazioni dell'avversaria. Il Direttore di gara, inoltre, ha relazionato esplicitamente di non aver notato, la presenza di automezzi, assembramenti di persone, né segni di aggressione, quando è passato davanti alla caserma dei Carabinieri.
Eccepisce,altresì, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 ter C G S , giacché, in relazione alle sanzioni gravi comminate non sussisteva la responsabilità oggettiva della società, non essendosi verificato alcun grave pericolo per l'incolumità delle persone o dei giocatori.
II reclamo non merita accoglimento.
Contrariamente all'assunto della reclamante e proprio dal rapporto del Commissario di Campo che risulta provato l'episodio violento commesso dai suoi sostenitori in danno dei calciatori della squadra avversaria; questi, infatti, ha reso in modo chiaro ed inequivocabile la sua testimonianza su quanto ha constatato mentre si dirigeva allo stadio.
Egli, dunque, ha notato in una traversa laterale della strada principale della città, dove è allocata la caserma dei Carabinieri, 40 0 50 persone che scappavano, alcune delle quali avevano in mano legni, bastoni e pietre. Poiché nella stessa strada sostava il pulman targato PA, e ritenendo che trattavasi del mezzo della S.C. Collesano, si recava nella caserma ove vi era molta agitazione e veniva informato dell'aggressione e delle consequenziali lesioni subite da due calciatori, che condotti all'Ospedale S. Elia di Caltanissetta e presente lo stesso C.C., venivano refertati con una prognosi di 10 e 6 giorni rispettivamente.
Tate descrizione non abbisogna di ulteriori commenti per ritenere fondato il racconto -nient'affatto fantasioso e patetico della S.C. Collesano e giustificata la decisione di non recarsi a gareggiare sia per lo stato psicologico dei calciatori, sia per la menomazione della squadra a seguito delle lesioni riportate dai due calciatori.
Infondata è anche l'eccezione della falsa applicazione dell'art. 6 ter C.G.S..
Tale norma è applicabile quando le violenze commesse in occasione od a causa di una gara mettono in pericolo l'ordine pubblico, mentre la disposizione del successivo art. 7 comma 1 C.G.S. enuncia un principio di ordine generale nel porre a carico delle società, a titolo di responsabilità oggettiva, ogni situazione che impedisca la regolare effettuazione della gara. Nel caso in esame la Commissione Disciplinare ha esattamente applicato tale seconda disposizione.
In conseguenza del rigetto del reclamo la tassa versata va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) e dispone incamerarsi la tassa versata.rebbe stata data persa nei confronti della società ospitante. La circostanza che il Direttore di gara non abbia a ciò provveduto, non esime dalla considerazione che in ogni caso, la evidente inottemperanza verso una decisione disciplinare (dai notevoli riflessi sull'andamento dell'incontro) rafforza da un lato il pessimo curriculum della società Nissa e documenta, dall'altro la irregolarità di svolgimento della gara.
Poiché la responsabilit8 dell'evento è chiaramente riconducibile alla condotta della suddetta società, va applicato nei suoi confronti il disposto dell'art. 7 C.G.S., con inflizione della perdita della gara per 2 a 0.
All'accoglimento dell'appello segue la restituzione della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalI'A.S. Messina Calcio di Messina, annulla le impugnate delibare ed infligge all'U.S. Nissa la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Dispone restituirsi la tassa versata.
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