F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. LEGINO 1910 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI TORNEO NANDO COGNO LEGINO 1910/LOANESE DEL 16.6.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 2 del 30.7.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. LEGINO 1910 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI TORNEO NANDO COGNO LEGINO 1910/LOANESE DEL 16.6.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 2 del 30.7.1998) In esito alla gara del Torneo Nando Cogno, Categoria Giovanissimi, Legino 1910/Loanese del 16.6.1998, il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con provvedimenti di cui al Com. Uff. n. 48 del 25 giugno 1998, infliggeva, tra l'altro: - a carico del dirigente (Presidente) dall'U.S. Legino 1910, Sig. Carella Pietro, l'inibizione a tutto il giugno 2003, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; - a carico del calciatore Corona Alessio la sospensione in qualità di capitano (art. 5 comma 2 C.G.S.); - a carico della società l'ammenda di L. 500.000. Con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 2 del 30 luglio 1998, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso detto Comitato, in parziale accoglimento dei reclami proposti dall'U.S. Legino 1910 e dal Sig. Carella così provvedeva: - revocava la proposta di preclusione formulata ai sensi dell'art. 9 comma 2 C.G.S. a carico del Sig. Carella limitandone l'inibizione al 23.6.2002; - confermava i rimanenti provvedimenti oggetto di impugnazione; - rinviava gli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado per quanto concerneva la definitiva decisione in ordine alla sospensione cautelare inflitta al capitano del Legino, Corona Alessio. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F I'U.S. Legino 1910 che sostiene: - non essere esatta la ricostruzione dei fatti relativi al comportamento del Presidente Carella che si sarebbe limitato a reagire ad uno "spintone" dell'arbitro in maniera "non così violenta come dall'Arbitro denunciata" e che si sarebbe, altresì, adoperato insieme ai dirigenti per proteggere l'arbitro dalla contestazione dei tifosi locali consentendone un tranquillo abbandono dello stadio; - essere ingiusta la sanzione a tempo indeterminato irrogata nei confronti del capitano, scelto secondo un criterio rotazionale, inducendolo a far presentare una denuncia per riguadagnare la possibilità di riprendere l'attività calcistica; sanzione che dovrebbe essere perciò revocata; - la revoca, o in subordine la riduzione, dell'ammenda inflitta alla società. Per quanto concerne l'impugnativa dei capi della decisione relativi all'irrogazione dell'ammenda alla società, nonché alla sospensione cautelare del calciatorecapitano Corona, il ricorso si appalesa inammissibile ai sensi, rispettivamente delI'art. 35 n. 4 lett. d) e dall'art. 10 C.G.S.. Per quanto concerne la sanzione inflitta al dirigente, Sig. Carella Pietro, l'impugnativa non merita accoglimento. La ricostruzione dell'episodio incriminato operata nel ricorso non trova riscontro e risulta, anzi, completamente contraddetta dalle risultanze documentali ufficiali, che notoriamente godono di-fede privilegiata. Secondo gli atti di causa non trova riscontro la tesi secondo cui si sarebbe trattato di un comportamento di reazione, né emergono elementi obiettivi adeguati, idonei ad inficiare l'esattezza dei fatti così come riferiti e per quanto concerne l' intimidazione cui è stato sottoposto il Direttore di gara, fatto oggetto, altresì,di atti di violenza. In siffatto contesto la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa Congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dall'U.S. Legino 1910 di Savona, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., in relazione all'ammenda inflitta alla società, e lo respinge nel resto. Ordina l' incameramento della relativa tassa.
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