F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 15 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.2.1999 INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. l9IC del 18,9.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 15 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.2.1999 INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. l9IC del 18,9.1998) L'U.S. Triestina Calcio presentava in data 29.8.1998, reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C comminava al calciatore Bernardi Antonio la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999 perché, durante la partita di Coppa Italia Sandonà/Triestina del 23.8.1998, secondo quanto affermato nei rapporti del Direttore di gara "a gioco fermo colpiva volontariamente e violentemente l'arbitro con un gomito" e "espulso si rifiutava di lasciare il terreno di gioco continuando nelle proteste". La competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 19/C del 16 settembre 1998, in parziale accoglimento del reclamo, riduceva al 1° febbraio 19991a squalifica inflitta al calciatore. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l'U.S. Triestina Calcio la quale prospetta: l'erroneità della valutazione delle risultanze ufficiali, dovendosi ritenere non volontario il comportamento violento nei confronti dell'arbitro; la mancata considerazione della circostanza che l'episodio è avvenuto in una manifestazione (Coppa Italia) autonoma rispetto al campionato; I'eccessività della sanzione per quanto concerne il rifiuto del calciatore di uscire dal terreno di giuoco, considerato che lo stesso si è inserito in una protesta collettiva che ha visto eriche l'espulsione dell'allenatore. Conclude chiedendo la riduzione della squalifica da rapportare a giornate effettive di gara. La decisione impugnata non merita censura e va, quindi, confermata. Invero in questa sede la società ribadisce, senza neppure addurre alcun nuovo profilo neppure sul piano argomentativo, la tesi della non volontarietà del comportamento violento del calciatore. Tale tesi non solo è contraddetta dalle univoche risultanze ufficiali, che notoriamente nel presente giudizio godono di valore di fonte privilegiata, ma si appalesa in pesante contraddizione con il comportamento globale tenuto dal calciatore, che ha persistito nel suo atteggiamento contestativo, sia pure questa volta sul piano della resistenza passiva, non obbedendo all'invito di lasciare il campo e non ha neppure ritenuto di fare un gesto, seppure sul piano della cortesia, per sminuire la portata dell'accaduto e per imprimervi un qualche segno idoneo ad evidenziarne la non volontarietà. La sanzione irrogata, nella misura già ridotta, appare più che congrua ed adeguata all'infrazione commessa e la sua struttura tipologica rende inapplicabile un eventuale richiamo all'att. 9 C.G.S. e quindi irrilevante la circostanza del contesto (la Coppa Italia) in cui l'episodio è avvenuto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Triestina Calcio di Trieste e dispone l'incameramento della tassa versata.
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