F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NEDVED PAVEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Comunicato Ufficiale n. 134 del 23.10.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NEDVED PAVEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Comunicato Ufficiale n. 134 del 23.10.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 129 del 21 ottobre 1998, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Pavel Nedved (S.S. Lazio) la squalifica per tre gare, avendo rilevato dagli atti ufficiali che costui aveva commesso una scorrettezza a carico di un avversario e, dopo la decretata espulsione, aveva protestato irriguardosamente nei confronti del quarto ufficiale di gara, dietro segnalazione del quale l'arbitro aveva ordinato l'allontanamento dal campo del calciatore stesso.
La S.S. Lazio impugnava tale delibera dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, la quale (cfr. C.U. n. 134 del 23 ottobre 1998) la confermava, osservando che le doglianze della reclamante - incentrate com'erano su una interpretazione dall'art. 6 lett. c) delle Regole di Giuoco che negava la legittimazione del suddetto ufficiale di gara ad intervenire presso l'arbitro per segnalare comportamenti di calciatori al medesimo sfuggiti, essendo invece il medesimo solo titolare a refertare tali episodi dopo la conclusione della gara - sostanzialmente non si dirigevano avverso la delibera del Giudice Sportivo, riguardando invece l'espulsione in sé considerata, ovvero una decisione adottata del tutto insindacabilmente dall'arbitro, stante la sua natura tecnico-disciplinare che la sottraeva al sindacato della Giustizia Sportiva. ai sensi dall'art. 18 comma 2 C.G.S..
Nel merito, osservava la Commissione Disciplinare che la punizione era congrua rispetto ai comportamenti emersi e pertanto respingeva il reclamo.
La S.S. Lazio si è appellata contro tale decisione dinanzi a questa C.A.F., reiterando le proprie argomentazioni sulla originaria illegittimità dell'espulsione del Nedved (del quale sosteneva, fra l'altro, essersi fraintesa e inesattamente descritta la condotta); rilevando che l'inammissibile ingerenza del quarto ufficiale di gara scriminava il comportamento tenuto nei suoi confronti dal Nedved; e chiedendo, quindi, l'annullamento della delibera impugnata o, subordinatamente, la riduzione della squalifica inflitta.
Ciò premesso, ritiene questa Commissione che l'appello sia fondato solo per quanto attiene al trattamento sanzionato rio disposto nelle precedenti sedi disciplinari. Che il calciatore in questione abbia tenuto condotta scorretta verso un avversario e irriguardosa nei confronti del cosiddetto quarto uomo, emerge con chiarezza dal rapporto che quest'ultimo redasse dopo il termine della gara. Rapporto che, nella formulazione dall'art. 25 C.G.S., introdotta con il C.U. n. 26/A dell'1.9.1998, è documento ufficiale, su cui rettamente si basa il procedimento disciplinare. Ed è indubbio che l'art. 6 delle Regole di Giuoco (anch'esso modificato e comunicato nel suo nuovo testo con il succitato bollettino federale) sancisca a sua volta il poteredovere del quarto ufficiale di gara di riferire, nel proprio rapporto, su comportamenti non regolamentari anche di calciatori impegnati nella gara (si veda la chiara dizione della lett. e/ di tale norma).
Ora, la particolarità del caso in esame, è che il collaboratore dell'arbitro ebbe ad intervenire a gara in svolgimento anticipando, per così dire, il contenuto del proprio rapporto e determinando da parte del Direttore di gara (ciò si evince con assoluta certezza dagli atti ufficiali) l'adozione del provvedimento di espulsione. Ma, al riguardo, deve concordarsi con la decisione appellata, circa la insindacabilità di tale atto discrezionale dell'arbitro, rilevandosi, fra l'altro, che insistendo sulla illegittimità originaria del medesimo, la società appellante persegue una finalità contraria ai propri interessi, dato che l'espulsione - quand'anche considerata illegittima - in altro non si tradurrebbe che in una ingiusta menomazione del potenziale tecnico-atletico della squadra, che peraltro ebbe a vincere la partita; ciò che, sotto diverso aspetto, segnala la mancanza di interesse della S.S. Lazio a denunciare la pretesa errata applicazione regolamentare. Tenuto dunque per certo, alla stregua degli atti ufficiali, che il Nedved tenne la irregolare duplice condotta come sopra accertata e che la ritenuta ingiustizia dell'espulsione subita non può in alcun modo scriminare il comportamento rivolto al quarto uomo, appare indubbio che il medesimo dovesse subire una sanzione disciplinare.
Avuto peraltro riguardo all'anomalo contesto nel quale il calciatore agì e rilevato come, sostanzialmente, la sua condotta non fosse caratterizzata da dannosità nell'un caso e da violenza nell'altro, appare equo ridurre a due gare la squalifica inflittagli.
A conclusione dell'indagine, ritiene questa Commissione auspicabile un pronto intervento del Legislatore federale che puntualizzi con la massima chiarezza la reale portata della modificazione della Regola di Giuoco n. 6 pubblicata sul C.U. n. 26/A dell'1.9.1998, alla luce anche del disposto di cui al comma 3 bis dall'art. 9 C.G.S.. al fine di evitare che una lettura non proprio attenta della normativa vigente conduca ad una interpretazione non in linea con l'orientamento generale di un maggior rigore nella rilevazione e nella repressione di fatti di violenza connessi con lo svolgimento di gare sportive.
Accolto l'appello nei limiti suddetti, deve essere restituita la relativa tassa.
Per i presupposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Nedved Pavel. Dispone la restituzione della tassa versata.
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