F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE MANCINI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA L.N.D., IN RELAZIONE A VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. OLIMPIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 29 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE MANCINI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA L.N.D., IN RELAZIONE A VERTENZA ECONOMICA CON LA S.S. OLIMPIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998) Con la delibera pubblicata nel C.U. n. 11 del 24.6.1998, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - che era stato investito della Controversia economica fra l'allenatore Marcello Mancini e la S.S. Olimpia di Ostra Vetere - disponeva, fra l'altro il deferimento di entrambe le parti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, avendo accertato che il contratto intervenuto fra le medesime, non era stato depositato presso il competente Organo federale, in violazione delle disposizioni contenute nel C.U. n. 191 del 24.4.1995: nonché per violazione dell'art. 44 del Regolamento di Lega, per avere rateizzato la corresponsione del corrispettivo oltre i termini previsti. La Commissione Disciplinare, ritenuto fondato l'addebito, infliggeva al Mancini l'inibizione fino al 31.3.1999, come da C.U. n. 8 del 17 settembre 1998. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. il Mancini, sostenendo la incompetenza dell'Organo disciplinare nella materia deferitagli. Peraltro, con successiva comunicazione dichiarava di rinunciare all'appello. Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità della impugnazione, con incameramento della relativa tassa, Per í suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per rinuncia, l'appello come sopra proposto dall'allenatore Mancini Marcello e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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