F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 5 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 31 del 16.10.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 12 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 5 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 31 del 16.10.1998)
AI termine della gara Terracina/Sezze, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti - Girone G e conclusasi con il punteggio di 1-1, si verificavano ad opera di sostenitori dell'ospitante ripetuti episodi di aggressione nei confronti dei componenti la terna arbitrale, dettagliatamente descritti nei rapporti degli ufficiali di gara e riassunti nella motivazione della decisione con la quale il Giudice Sportivo infliggeva alla società Terracina la squalifica del campo per cinque giornate (Coni. Uff. n. 17 del 30 settembre 1998).
La sanzione era integralmente confermata dalla Commissione Disciplinare presso la L.N.D. (Com. Uff. n. 31 del 16 ottobre 1998).
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello in questa sede la società Terracina invocando la riduzione della squalifica.
II reclamo non merita accoglimento.
E' del tutto irrilevante il primo motivo del gravame, incentrato sulla presunta falsa rappresentazione della realtà da parte dell'arbitro per essere questi incorso in errori di grammatica nella compilazione del referto.
Da tali circostanze, peraltro, non possono farsi derivare le conseguenze pretese dall'appellante. Ed invero, sta di fatto che tanto il Direttore di gara che i suoi assistenti hanno refertato con precisione gli accadimenti, della cui realtà non è consentito dubitare, sia perché le risultanze dei rapporti costituiscono fonte privilegiata di prova rispetto ad interessate versioni di parte, sia perché le risultanze dei rapporti costituiscono fonte privilegiata di prova rispetto ad interessate versioni di parte, sia perché gli addebiti posti a fondamento della decisione del Giudice Sportivo erano stati, nella sostanza ammessi dalla stessa società Terracina, come ben risulta dalla lettura del reclamo interposto alla Commissione Disciplinare.
Stupisce quindi che in questa sede l'appellante asserisca che la contestazione nei confronti della terna arbitrale è stata "condotta sempre nell'ambito della decenza ed urbanità" e nel secondo motivo di gravame, per sostenere l'eccepita sproporzione della sanzione, giunga ad affermare che "nel caso in esame si è trattato soltanto di una vibrata contestazione verbale che non ha minimamente leso o posto in pericolo l'incolumità della terna arbitrale"; con ciò l'appellante finge di dimenticare il fitto lancio di oggetti a fine gara che impedirono all'arbitro per circa 10 minuti di rientrare nello spogliatoio, la reiterata aggressione subita dallo stesso Direttore di gara, colpito da un pietra e quindi raggiunto da calci, e le violenze occorse ad entrambi gli assistenti.
La gravità degli episodi accaduti non consente giustificazioni e tanto meno benevolenza per una riduzione della sanzione, sicché la decisione della Commissione Disciplinare va confermata, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi, la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Terracina di Terracina (Latina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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