F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SPINELLI GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissio· ne Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 70/C del 25.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SPINELLI GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissio· ne Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 70/C del 25.11.1998) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C squalificava per due giornate effettive di gara i calciatori Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele perché, nel corso della gara Livorno/Arezzo del 15.11.1998, ebbero a compiere atti di violenza verso avversari a gioco fermo, avendo, secondo quanto esposto nel referto arbitrale, il Di Loreto colpito con un pugno al volto un avversario volontariamente ed a gioco fermo e, nel corso di una conseguente mischia, lo Spinelli colpito volontariamente con due schiaffi altro giocatore del Livorno (Com. Uff. n. 67/C del 18 novembre 1998). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dai calciatori Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele, riuniti i rispettivi reclami, (Com. Uff. n. 70/C del 25 novembre 1998). Avverso la predetta decisione propongono separatamente appello in questa sede i calciatori Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele deducendo, il primo: a) la nullità del procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare perché in tale sede non è stato visionato un filmato televisivo prodotto dal ricorrente; b) la contraddittorietà tra il referto di gara dell'assistente dell'arbitro ed il successivo supplemento; il secondo: l'insussistenza del fatto ascrittogli. Apparendo evidente la connessione tra i due appelli, questa Commissione ne ha deciso la riunione. Gli appelli sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. In relazione al primo argomento prospettato dal Di Loreto deve rilevarsi che il punto 2 dall'art. 25 C.G.S. riserva agli Organi di Giustizia la "autonoma facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine delle irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione". Nel caso in esame la Commissione Disciplinare ha correttamente osservato che i ricorrenti "non hanno rilevato un errore da parte dell'assistente arbitrale nell'individuare i calciatori responsabili dei fatti descritti, ma, invece, si sono limitati ad escludere la possibilità di aver colpito i calciatori avversari". Deve, inoltre, rilevarsi che, anche se il ricorrente avesse diversamente prospettato i fatti, come tardivamente avvenuto in questo grado di giudizio, in ogni modo la Commissione avrebbe legittimamente esercitato la propria facoltà di utilizzare il mezzo probatorio nel ritenerne l'inutilità quando osserva che "il rapporto di gara descrive con innegabile chiarezza gli episodi avvenuti". Quanto al secondo argomento si osserva che la gravità del fallo e la potenziale pericolosità dello stesso appare affermata nel rapporto di gara e confermata nel supplemento successivo e giustifica la sanzione irrogata. II calciatore Spinelli, poi, non produce alcun ulteriore elemento utile a porre in dubbio la decisione impugnata. Per i suesposti motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dai calciatori Di Loreto Marco e Spinelli Gabriele, li respinge ed ordina l'incameramento delle relative tasse.
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