F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTALTO/CALCIO RIUNITE DEL 30.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 29 del 27.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 26 Novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTALTO/CALCIO RIUNITE DEL 30.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 29 del 27.10.1998) All'esito della gara Montalto/Calcio Riunite, disputata il 3.10.1998 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria e terminata col punteggio di 0 a 0, l'A.S. Calcio Riunite C. proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Lo Gullo Gennaro, irregolarmente tesserato per i suoi colori. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 27 ottobre 1998, respingeva il reclamo. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Calcio Riunite, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". L'appello è infondato. Ed invero il calciatore Lo Gullo Gennaro, prima di essere trasferito a titolo temporaneo alla società Montalto Calcio dalla società Nuova Acri, era stato oggetto, nel periodo fissato dal Consiglio Federale - vale a dire entro il 30 settembre 1998 -, di trasferimento a titolo definitivo dalla società di appartenenza, la Dipignano Calcio, alla società Nuova Acri, e da questa di trasferimento a titolo temporaneo alla società Montalto Calcio. Adduce l'appellante che tanto concretizzerebbe la violazione dall'art. 100 comma 2 N.O.I.F, secondo cui il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto una sola volta per ciascun periodo. La censura non ha pregio, giacché la stessa norma precisa che "...pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società". Tanto è avvenuto nella specie. L'appello deve essere quindi respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio Riunite C. di Cittanova (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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