F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 APPELLO DEL SIG. CIOFFI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 12.2.2004 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 20.1 .2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 APPELLO DEL SIG. CIOFFI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 12.2.2004 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 20.1 .2000) II Sig. Cioffi Domenico, Presidente dall'U.S. Audax Cervinara, ha proposto appello avverso la sanzione dell'inibizione fino al 12.12.2004, con proposta di radiazione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania (C.U. n. 42 del 16 dicembre 7999) e confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale medesimo (C.U. n. 51 del 20 gennaio 2000), in rigetto del proprio reclamo. Eccepisce il ricorrente che il procedimento relativo al giudizio di secondo grado sarebbe stato inficiato da un vizio di forma, essendo egli stato ascoltato dinanzi la Commissione Disciplinare senza poter prendere visione dei supplementi di rapporto del Direttore di gara e dei suoi collaboratori, richiesti dalla Commissione stessa, in violazione dall'art. 26 comma 6 C.G.S.. Nel merito, lo stesso ricorrente sostiene l'assoluta mancanza di volontà di produrre danni fisici all'Arbitro che, in effetti, non ebbe a subire alcuna lesione. Chiede, "in via preliminare dichiararsi la nullità del procedimento svoltosi dinanzi alla C.D. per vizio di forma...." e, nel merito, una congrua riduzione dell'inibizione inflitta. Ritiene questa Commissione che l'eccezione preliminare meriti accoglimento in quanto la norma cheta fissa il principio che il ricorrente abbia diritto di essere messo a conoscenza di tutti gli atti, comprese quindi le eventuali dichiarazioni rese dall'Arbitro e dai suoi collaboratori quale supplemento di referto. Dagli atti risulta, invece, che l'audizione del Cioffi è avvenuta senza che tale suo diritto sia stato assicurato. Conseguentemente la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio degli ani alla Commissione Disciplinare per nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig, Cioffi Domenico, annulla, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S., l'impugnata delibera per violazione dall'art. 26 comma 6 C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania. Ordina la restituzione della tassa versata.
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