F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PORTO P. CASTIGLIONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO P. CASTIGLIONESE/PONTE PATTOLI DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 12 del 7.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. PORTO P. CASTIGLIONESE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA PORTO P. CASTIGLIONESE/PONTE PATTOLI DEL 19.9.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 12 del 7.10.1999)
All'esito della gara Porto P. Castiglionese/Ponte Pattoli, disputata il 19.9.1999 nelI' ambito
del Campionato di t' Categoria Girone A del Comitato Regionale Umbria, terminata con il
punteggio di 4 a 4, l'U.S. Ponte Pattoli proponeva rituale reclamo alla competente Commissione
Disciplinare. adducendo che nel corso della gara era stato schierato,in posizione irregolare, il
calciatore Pucci Alessio, tesserato per I'A.C. Porto P Castiglionese, squalificato per una giornata
nella precedente stagione, che non aveva scontato tale sanzione.
La Commissione Disciplinare adita deliberava di infliggere alla A.C. Porto P. Castiglionese
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e di rimettere gli atti al
Presidente del Comitato Regionale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 7 ottobre 1999.
Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Porto P. Castiglionese.
L'impugnazione in esame è inammissibile.
Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,
per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a
questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale
riportante la decisione che si impugna.
Nel caso in esame i motivi di appello risultano inviati in data 15.10.1999.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,
per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Porto P Castiglionese di Castiglione del Lago
(Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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