F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOROLO CALCIO/SEZZE SETINA DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissiono Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MOROLO CALCIO/SEZZE SETINA DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissiono Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 17 del 7 ottobre 1999, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo in merito al reclamo sporto dall'A.S. Sezze Setina
avverso la regolarità della gara Morolo/Sezze Setina, disputata il 19.9.1999 per il Campionato di
Eccellenza, accanava che alla medesima aveva partecipato il calciatore Roberto Quinto, il quale,
squalificato nella stagione 1998/99 in relazione a gara del Campionato Juniores, non aveva scontato
la punizione nella stagione stessa e, nel frattempo, aveva cambiato società o superato i limiti di età
delle manifestazioni giovanili. Riteneva la Commissione Disciplinare che pertanto il Quinto, ai
sensi dall'art. 12 comma 6 C.G.S., avrebbo dovuto scontare la squalifica in gara della prima squadra
della nuova società di appartenenza; ciò non essondo avvenuto, applicava a carico dell'A.S. Morolo
Calcio, fra l'allro, la punizione sportiva della perdita della gara.
Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la A.S. Morolo Calcio,
sostenerlo che il principio affermato dalla Commissione Disciplinare non era fissato in alcuna
norma e quindi non poteva essere applicato, dovendosi allora annullare l'impugnata libera.
L'appello è infondato.
La Commissione Disciplinare non ha fatto che applicare correttamente la consolidata
giurisprudenza sul punto di questa C.A.F., che aveva anche trovato riscontro nella circolare
esplicativa della Lega Nazionale Dilettanti datata 3.9.1993, ma, stante il suo contenuto
chiarificatore, ovviamente riflettentesi anche sulle stagioni successive. Nel caso di specie, peraltro.
è il testo dell'art. 12 comma 6 C.G.S. che contiene la specifica normativa invocata dall'appellante,
laddove è stabilito che un calciatore squalificato, che abbia cambiato società prima di scontare la
punizione, deve espiarla in gara ufficiali della prima squadra. II Quinto, nella specie, b stato
impiegato in prima squadra senza avere scontato la squalifica, per cui la decisione appellata deve
essere confermata.
Va incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Morolo
Calcio di Morolo (Frosinone) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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