F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BARACCA CALCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. SILVESTRINI LUCIANO E DELL’AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. i COMMA 1 E 6 COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TEMPIO/BARACCA CALCIO DEL 6.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 41/C del 6.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BARACCA CALCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. SILVESTRINI LUCIANO E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. i COMMA 1 E 6 COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TEMPIO/BARACCA CALCIO DEL 6.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 41/C del 6.10.1999) A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C sanzionava il Sig. Silvestrini Luciano, dirigente accompagnatore dall'U.S. Baracca Calcio, con la squalifica (rette, inibizione) per mesi sei e la società, chiamata a rispondere di responsabilità oggettiva, con I'ammenda di L. 2.000.000. Contro tale decisione ha proposto appello la società chiedendone l'annullamento, con il proscioglimento dei deferiti, e in subordine la riduzione dell'ammenda. II gravame non è fondato. Si è fatto carico al Silvestrini della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere tenuto comportamenti gravemente violenti nel corso della gara Tempio/Baracca disputatasi il 6.6.1999: come è stato puntualmente rilevato nella delibera dei primi giudici, il comportamento antiregolamentare è stato descritto in dettaglio nel referto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che costituisce ad ogni effetto atto ufficiale (art. 25 n.1 C.G.S.), sicché non può disconoscersi la sussistenza dei fatti denunciati, come pretende l'appellante, sulla base di una interessata versione di parte. Non risponde poi al vero che la società non sia stata messa in condizione di proporre le sue difese avanti la Commissione Disciplinare: dagli atti risulta infatti che tanto al Sig. Silvestrini quanto all'U.S. Baracca Calcio furono tempestivamente inviati sia l'atto di deferimento del Procuratore Federale, che quello di contestazione del Presidente della Commissione Disciplinare, contenente l'indicazione della riunione nella quale si sarebbe svolto il procedimento, nonché la fissazione del termine per il deposito di deduzioni a difesa e per la richiesta di audizione. II procedimento si è quindi svolto nel pieno rispetto delle norme regolamentari. Quanto alle sanzioni inflitte al dirigente e alla società rileva il Collegio che non ne é consentita la riduzione, trattandosi di punizioni del tutto congrue, specie considerando il ruolo rivestito dal Silvestrini, il quale nella sua qualifica di dirigente accompagnatore ufficiale era tenuto a prestato la massima assistenza agli Ufficiali di gara e anche ai rappresentanti degli organi federali, nonché ad osservare un comportamento corretto (art. 66 n. S N.O.I.F.). Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Baracca Calcio di Lugo (Ravenna) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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