F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. TAROUINIA 5E210NE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOR ACOUAPENDENTE/TAROUINIA S.C. DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. TAROUINIA 5E210NE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOR ACOUAPENDENTE/TAROUINIA S.C. DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999) L'A.S. Vigor di Acquapendente adiva la Commissiono Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio deducendo, in ordine alla gara Vigor Acquapendente/Tarquinia S.C. disputata il 19.9.1999 per il Campionato di Promozione - Girone A - e terminata con il punteggio di 0 - 0, che la società avversaria aveva schierato i calciatori Nicolini Alessio, Faluschi Tiziano e Torquati Stefano in posizione irregolare. I predetti atleti, infatti, erano stati colpiti da provvedimenti di squalifica, come risultava dal Com. Uff. n. 72 in data 22.4.1999 del Comitato Regionale Lazio, in riferimento ad una gara di playoff del Campionato Juniores Regionale della trascorsa stagione sportiva e non era stato possibile scontato dette sanzioni nel corso di tale stagione. La Commissione Disciplinare accertata la veridicità dei fatti tosi come sopra esposti e ritenuta quindi illigittima la partecipazione dei tre calciatori alla gara in parola, in applicazione dall'art. 7 n. S C.G.S. infliggeva alla Pol. Tarquinia Sez. Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -2, nonché I'ammenda di L. 200.000, sanzionando altresì i tesserati con una ulteriore giornata di squalifica e il dirigerne accompagnatore Rosati Roberto con l'inibizione tino al 10.11.1999 (Coni. Uff. n. 19 del 14 ottobre 1999). Propone appello in questa sede la Pol. Tarquinia Sez. Calao sostenendo che i calciatori, i quali avevano subito la punizione mentre partecipavano a gara del Campionato Juniores, pur non avendo più l'età richiesta per la Categoria Juniores avrebbero potuto comunque prendere parte, quali fuori quota, a quel Campionato, sicché solo in quella sede avrebbero dovuto scontare la squalifica, in omaggio alla norma secondo cui i tesserati devono scontare una sanzione disciplinare nello stesso campionato nel quale è stata commessa l'infrazione che ha dato origine alla sanzione (art. 12 n. 3 C.G.S.) II gravame non ha fondamento. La veste di potenziali 'fuori quota, che potrebbe consentire ai tre tesserati di prendere parte alle competizioni riservato alla Categoria Juniores, non è attributiva del relativo 'status'; essi pertanto, non rientrando più nella Categoria Juniores. non potevano prendere parte alla gara con l'A.S. Vigor dovendo scontare le squalifiche nelle gare ufficiali del corrente campionato disputate dalla prima squadra della società appellante. L'impugnata delibera appare pertanto incensurabile. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Tarquinia Sezione Calcio di Tarquinia (Viterbo) e dispone l'incameramonto della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it