F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. COSSATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES COSSATESE/SANTHIA DEL 25.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. COSSATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL
CAMPIONATO JUNIORES COSSATESE/SANTHIA DEL 25.9.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 12
del 14.10.1999)
In data 4.10.1999, I'U.S. Santhià Calcio proponeva ricorso per irregolare posizione del
calciatore Grossato Filippo schierato dall'A.S. Cossatese nella gara Cossatese/Santhià del
25.9.1999, valida per il Campionato Regionale Juniores. Sosteneva la ricorrente che il calciatore era
stato squalificato per una giornata in relazione alla gara dell'1.5.1999, ultimo turno del Campionato
Juniores e che tale squalifica non era stata scontata in quanto il Grossato avrebbe partecipato alla
gara nella prima giornata della stagione 1999/2000 dello stesso campionato.
La Commissione Disciplinare presso il Com'rtato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, con
decisione pubblicata sul C.U. n. 12 del 14 ottobre 1999, accoglieva il ricorso, infliggendo all'A.S.
Cossatese la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2, oltre all'ammenda di lire
300.000. al calciatore Grossato Filippo la squalifica per una ulteriore giornata e al dirigente
accompagnatore l'inibizione fino al 15.1.2000.
Avverso questa delibera ha proposto appello l'A.S. Cossatese, deducendo a motivi che il
calciatore Grossato Filippo, nato il 18.1.1980, squalificato per somma di ammonizioni nell'ultima
gara del Campionato Juniores 1998/99, doveva scontare la sanzione in occasione della prima gara di
campionato disputata dalla prima squadra, militante nel Campionato Eccellenza, il 12.9.1999
(Cossatese/Monferrato), ai sensi dall'art. 12 comma 6 C.G.S.. Non avendo il calciatore preso parte a
quest'ultima gara. come si poteva evincere dalla distinta dei giocatori allegata, lo stesso, in
occasione della prima gara del Campionato Juniores Regionale della nuova stagione, alla quale
partecipava come fuori quota, essendo nato dopo I'1.7.1979, aveva già scontato la giornata di
squalifica. Chiedeva pertanto che, in riforma dell'impugnata decisione, venisse ripristinato il
risultato acquisito sul campo e venissero annullate le sanzioni inflitte.
L'U.S. Santhià Calcio presentava le proprie controdeduzioni, sostenendo cha I'art. 12,
comma 3 C.G.S. non distingue la posizione di calciatori in quota rispetto a calciatori fuori quota e
chiedendo, pertanto, la conforma dell'impugnata decisione
L'appello è fondato e va accolto.
II calciatore Grossato Filippo, squalificato per una giornata in relazione all'ultima gara del
Campionato Regionale Juniores, è nato il 18.1.1980 e non rientra più nei limiti di età che
consentono la partecipazione alle gare del Campionato Juniores.
II Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1999 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta
ha stabilito che nel Campionato Juniores possono essere utilizzati quattro calciatori nati
dall'1.1.1979 in poi, da considerarsi fuori quota.
Lo status del calciatore non è più quindi quello dello "Juniores" e la sua partecipazione alle
gare del relativo campionato deve ritenersi soltanto a titolo eccezionale e in deroga alle disposizioni
che stabiliscono i limiti di età per la categoria.
Ne consegue, secondo la costante giurisprudenza di questo Organo, che il calciatore, ai sensi
dall'art. 12 comma 6 C.G.S., doveva scontare la squalifica nella prima gara di Campionato della
prima squadra della sua Società, nella quale in effetti non è stato schierato in campo.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cossatese di
Cossato (Biella). annullando l'impugnata delibera e ripristinando, tra l'altro, il risultato di 2 - 2
conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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