F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FUTURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION 91/FUTURA DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 13 del 27.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FUTURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION 91/FUTURA DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del 27.10.1999) All'esito della gara Union '91/Futura, disputata il 3.10.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia e terminata col punteggio di 1 a 3. l'A.C. Union'91 proponeva rituale reclamo, adducendo cha, nell'occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Pellizer Cristian, che avrebbe invece dovuto scontare una giornata di squalifica inflittagli la stagione precedente in una gara di Coppa Regione. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.13 del 27 ottobre 1999, infliggeva all'A.C. Futura la punizione sportiva di perdita dell'incontro con punteggio di 0 a 2 e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato por gli incombenti di competenza conseguenti all'irregolare impiego del calciatore in altri incontri. Propone appello l'A,C. Futura chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero l'appellante, che nella corrente stagione disputa la Coppa Italia, contesta l'intervenuta applicazione del combinato disposto di cui agli arti. 9 comma 1 e 12 comma 6 C.G.S., e asserisce che il Pellizer, essendo stato squalificato per una giornata in occasione di una partita di Coppa Regione della stagione precedente e non avendo potuto scontare la squalifica nella stessa annata, dovrebbe osservarla adesso in occasione di una partita di Coppa Regione (che però quest'anno non disputa). Contrasta con tale tesi l'esatta interpretazione fornita dalla Commissione di primo grado, condivisa da questa C.A.F., secondo cui, a mente dall'art. 12 comma 6 C.G.S. il principio sancito dell'art. 9 comma 9.1) ultima parte C.G.S. (che stabilisce che le sanzione di cui alle lettere a, b, c, d e g dall'art. 9 comma 1 C.G.S. inflitte dagli Organi competenti in relazione a gara di Coppa Italia e a gare delle Coppe Regione organizzato dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni) non trova luogo nel caso di comprovata impossibilità di scontare, nella stagiono successiva, la sanzione residua nella Coppa di competenza, sicché la sanzione stessa va scontata nella prima gara ufficiale della stagione disputata dalla prima squadra. La partecipazione del Pellizzer a tutte lo gare ufficiali della sua società nella stagione in corso giustifica quindi pienamente l'impugnata delibera, cha sanziona l'utilizzo del calciatore in occasione della suindicata gara con la punizione sportiva della perdita della stessa col punteggio di 0 a 2 e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato per le opportune statuizioni in ordine alle restanti gare disputate irritualmente da Pellizzer medesimo. Per questi motivi la C.A.F. respingo l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Futura di Carlino (Udine) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it