F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. AOUILEIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOUILEIA/UNION 91 DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 13 del 27.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. AOUILEIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOUILEIA/UNION 91 DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del 27.10.1999) All'esito della gara Aquileia/Union 91, disputata il 26.9.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia e terminata col punteggio di 2 a 0, I'A.C. Union '91 proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Pirusel Federico, che avrebbe invece dovuto scontare una giornata di squalifica riportata nella stagione precedente nelle file delI'A.C. Futura. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 27 ottobre 1999, accogliendo il reclamo, infliggeva all'A.S. Aquileia la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale per gli incombenti di competenza conseguenti all'irregolare impiego del calciatore in altri incontri. Propone appello l'A.S. Aquileia chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero l'appellante, che disputa la Coppa Italia, contesta l'intervenuta applicazione del combinato disposto di cui agli art. 9 comma 1 e 12 comma 6 C.G.S., e asserisce cha il Pirusel, essendo stato squalificato per una giornata in occasiono di una partita di Coppa Regione della stagione precedente nelle file dall'A.C. Futura e non avendo potuto scontare la squalifica nella stessa annata, dovrebbe osservarla solo in occasione di una partita di Coppa Regione (che però la reclamante, quale partecipante al Campionato di Promozione, non disputa). Contrasta con tale tesi l'esatta interpretazione fornita dalla Commissione di primo grado, condivisa da questa C.A.F., secondo cui, a mente dall'art. 12 comma 6 C.G.S. tosi come modificato (cfr. C.U. n. 14/A F.I.G.C. del 30.7.1999, pubblicato sul C.U. n. 16 della L.N.D., C.U. n. 14 del 29.10.1997 del C.R. Friuli Venezia Giulia). nel caso in cui d calciatore, colpito dalla sanzione, abbia cambiato società, la sanzione di squalifica, in deroga al precedente comma 3, viene scontata. per d residuo, nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. La partecipazione del Pirusel a tutto le gare ufficiali dell'A.S. Aquileia della stagione in corso giustifica quindi pienamente l'impugnata delibera, che sanziona l'utilizzo del calciatore in occasione della suindicata gara con la punizione sportiva della perdita della stessa con il punteggio di 0 a 2 e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato per le opportune statuizioni in ordine alle restanti gare disputate irritualmente dal Pirusel medesimo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Aquileia di Aquileia (Udine) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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