F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CESICALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2002 INFLITTA AL CALCIATORE FREGUGLIA TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 15 del 28.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CESICALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2002 INFLITTA AL CALCIATORE FREGUGLIA TOMMASO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 15 del 28.10.1999) L'A.S. Cesicalcio ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al C.U. n. 15 del 28 ottobre 1999, con la quale, in accoglimento del reclamo della Società ora appellante, veniva ridotta dall'8.10.2004 ai 2.10.2002, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 12 del 6 ottobre 1999) al calciatore Freguglia Tommaso per comportamento violento nei confronti dell'Arbitro della gara del Campionato Juniores Regionale Piediluco/Cesicalcio del 2.10.1999. Rileva questa Commissione che i motivi addotti in questa sede dalla ricorrente, a giustificazione della condotta del Freguglia, sono giA stati oggetto di esame e presi in considerazione dalla Commissione Disciplinare ed hanno portato alla riduzione della sanzione inizialmente comminata nella misura di cinque anni. La squalifica fino al 2.10.2002 appare peraltro congrua in relazione all'obiettiva gravità del comportamento tenuto dal calciatore come risulta dagli atti ufficiali. II ricorso va quindi respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.G. Cesicalcio di Temi e dispone l'incameramento della tassa versata.
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