F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. ITALA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ITALA/S. STEFANO MEDIO DEL 25.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 25 del 26.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S.C. ITALA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ITALA/S. STEFANO MEDIO DEL 25.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 26.10.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti ufficiali della gara Itala/S. Stefano Medio del 25.9.1999 e rilevato che quest'ultima società nell'operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 41' del 2° tempo solo due calciatori "giovani", anziché gli almeno tre previsti dalla normativa vigente. deliberava di infliggere alla Pol. S. Stefano Medio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro la delibera, apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 21 pubblicato il 30 settembre 1999, proponeva opposizione la Polisportiva S. Stefano Medio con ricorso spedito il 7 ottobre e faceva presente che al 41' del secondo tempo il proprio calciatore n. 17 Salpietro Giuseppe era stato sostituito dal n. 19 Mangraviti Giuseppe e non dal n. t 5 Donato Nicola, come risultava nel referto arbitrale, sicché non si era verificata l'infrazione addebitata essendo il Mangraviti nato il 16.7.1981. Tale circostanza trovava conferma nel supplemento di referto inoltrato dal Direttore di gara in data 5 ottobre, sicché la Commissione Disciplinare, dato atto di quanto sopra, accoglieva il gravame e ripristinava il risultato acquisito sul campo (Com.. Uff. n. 25 del 28 ottobre 1999). L'A.S.C. Italo ha avanzato rituale appello a questa Commissione sostenendo che doveva conferirsi valore assoluto agli atti ufficiali, per tali da intendere solo il rapporto delI'arbitro e relativi allegati, dai quali risultava che il calciatore n. 17 era stato sostituito da quello recante il n. 15, e che non era consentito alla Commissione Disciplinare richiedere nella fattispecie un supplemento di rapporto considerata l'univocità e la completezza del referto di gara. L'appello non merita accoglimento. Va innanzi tutto osservato che il supplemento è stato rimesso dall'arbitro il giorno 5 ottobre, cioè in data antecedente all'inoltro del reclamo della società S. Stefano Medio alla Commissione Disciplinare, verificatosi, come si è detto, il giorno 7 ottobre; ciò sta a significare che il supplemento non è stato richiesto dalla Commissione Disciplinare, a quel momento non ancora investita del caso, ma trasmesso direttamente dall'Arbitro, resosi conto dell'errore commesso nella compilazione del referto, come lealmente da lui riconosciuto. Tanto basta per dimostrare che l'appello non ha alcun fondamento, in quanto va qualificato documento ufficiale anche il supplemento reso spontaneamente dall'arbitro ad integrazione e/o rettifica del referto. Per completezza di esposizione si ricorda che, a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S., agli Organi di giustizia sportiva "sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento", che possono anche tradursi in richieste di chiarimenti agli Ufficiali di gara pur al di fuori di quanto previsto dal successivo art. 25 n. 7. Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Italo di Itala Marina (Messina) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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